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Primarie per le regionali

 

Primarie per il Governatore, il 12 dicembre. Il regolamento

04 nov 09 Le primarie per la selezione dei candidati a presidente della Giunta regionale si potrebbero svolgere il 12 o il 13 dicembre prossimo. La data esatta sarà stabilità da presidente della Regione Agazio Loiero, con apposito decreto che sarà pubblicato su un'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale della Regione. E' questa la conseguenza dell'approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale del 17 agosto 2009 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, effettuata quiesto pomeriggio dalla Giunta regionale riunitrasi a Palazzo Alemanni. "Le primarie per la selezione di candidati alla presidenza della Giunta regionale - ha commentato il presidente Loiero - saranno un avvenimento importante per la democrazia calabrese. La nostra regione, in questo senso si pone all'avanguardia, in quanto le ha regolamentate con legge regionale e con apposito provvedimento della giunta".

Il Regolamento che diventerà ufficiale dopo la pubblicazione sul Burc:
Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale”.

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante: Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale”.

Art. 2
(Definizioni)
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) “legge” la legge regionale n. 25 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
b) “soggetti partecipanti” o “partecipanti” i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all’art. 2 della legge regionale, che intendono partecipare alle elezioni primarie;
c) “sezioni”, le sezioni elettorali comunali, individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 8 della legge regionale, per lo svolgimento delle elezioni primarie;
d) “ufficio elettorale regionale”, la struttura regionale preposta alla gestione del procedimento elettorale delle elezioni primarie.

Art. 3
(Presentazione delle liste e delle candidature)
1. I soggetti partecipanti che intendono presentare candidature alle elezioni primarie depositano all’ufficio elettorale regionale la documentazione richiesta dall’articolo 6 della legge entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie. In particolare, presentano una dichiarazione di partecipazione alle elezioni primarie in duplice copia, firmata dal rappresentante legale del soggetto partecipante, senza autenticazione della sottoscrizione, corredata dai seguenti documenti, allegati alla dichiarazione, numerati ed elencati nella stessa, senza ulteriore sottoscrizione degli allegati stessi:

  1. il contrassegno con cui intendono concorrere alle elezioni primarie. E’ vietata la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti; sono fra l’altro considerati elementi di confondibilità, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. E’ altresì vietata la presentazione da parte di altri soggetti partecipanti di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore;
  2. la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila e non superiore a quattromila; le firme devono essere autenticate ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i.;
  3. la dichiarazione di accettazione formulata da ciascun candidato, anche con sottoscrizione non autenticata, purché corredata da copia del documento di riconoscimento;
  4. l’ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti partecipanti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per l'elezione primaria dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;
  5. il regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese. Tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
  6. l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, l'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

g) l’indicazione del rappresentante che il soggetto partecipante nomina presso l’ufficio elettorale, autorizzato a presenziare a tutte le operazioni del procedimento elettorale.
2. L’ufficio elettorale riceve la dichiarazione di partecipazione e gli allegati, annotando in calce alla stessa la data e l’ora di presentazione e ne rilascia ricevuta ai soggetti partecipanti mediante restituzione di copia della sola dichiarazione di partecipazione, con le medesime annotazioni. La dichiarazione di partecipazione è trasmessa in copia ai Comuni, anche telematicamente e/o via telefax.

Art. 4
(Ufficio elettorale regionale)
1. L’ufficio elettorale regionale sovrintende all’intero procedimento elettorale delle elezioni primarie, del quale è responsabile e, fra l’altro:
a) riceve il decreto del Presidente della Giunta regionale di indizione delle elezioni primarie e ne cura la trasmissione in via telematica e/o via telefax ai Comuni ed agli altri soggetti interessati;
b) riceve le dichiarazioni di partecipazione alle elezioni primarie;
c) richiede le eventuali integrazioni documentali, da fornirsi entro le 24 successive alla presentazione delle dichiarazioni;
d) procede, con atto del responsabile della struttura, ad ammettere le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;
e) definisce, se necessario, la modulistica degli atti previsti dalla legge e dal presente regolamento e l’ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni elettorali;
f) provvede, anche a mezzo di procedure urgenti di evidenza pubblica, in ordine alla fornitura delle schede, dei modelli di verbale e del manifesto elettorale, alla consegna di tali materiali ai Comuni ed al loro recupero e riconsegna all’ufficio elettorale regionale;
g) riceve, anche in via telematica e/o via telefax, dagli uffici comunali i dati dello scrutinio, nonché riceve i verbali delle operazioni di voto e verifica la congruità formale dei dati e la regolarità formale dei verbali;
h) elabora le graduatorie a norma dell’art. 12 della legge, di norma entro 24 ore dalla ricezione dei dati, dando atto del risultato conseguito dai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
i) trasmette al Collegio regionale di garanzia gli atti da questo richiesti ai fini delle decisione degli eventuali ricorsi;
l) dispone la pubblicazione in via d’urgenza sul BUR degli atti previsti dall’art. 12 della legge;
m) cura il raccordo ed il coordinamento con i Comuni ai fini della sollecita ed efficace definizione del procedimento elettorale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale a carattere non regolamentare è istituita, per il tempo necessario alla conclusione degli adempimenti ad essa spettanti, la struttura regionale preposta alla gestione del procedimento elettorale delle elezioni primarie.

Art. 5
(Funzioni comunali)
1. I Comuni della Regione sono tenuti al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, secondo le disposizioni della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 e s.m.i., e del presente regolamento.
2. Salvo diversa designazione da parte del Sindaco, responsabile del procedimento elettorale in ambito comunale è il segretario comunale ovvero chi ne svolge le funzioni; allo stesso, salvo delega, compete l’adozione degli atti aventi efficacia esterna, inclusa l’individuazione delle sezioni elettorali comunali immediatamente disponibili e la formazione dell’elenco o degli elenchi degli elettori per ciascuna sezione, adottando in proposito ogni provvedimento volto al regolare riscontro degli aventi diritto al voto in ciascuna sezione.
3. Il responsabile del procedimento elettorale, senza ritardo, istituisce e rende nota alla struttura regionale gli estremi di apposita postazione munita di indirizzo telematico e telefax presso cui ricevere e da cui comunicare ogni dato o documento utile, salvo il successivo inoltro del cartaceo.
4. Al Sindaco spettano la vigilanza e controllo sullo svolgimento delle operazioni elettorali comunali.

Art. 6
(Costituzione e insediamento delle sezioni comunali)
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i Comuni provvedono all’individuazione delle sezioni per lo svolgimento delle elezioni primarie, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 della legge e ne informano anche in via telematica e/o via telefax l’ufficio elettorale della Regione.
2. La sezione è insediata non oltre le ore 7,00 antimeridiane del giorno delle elezioni. I Comuni provvedono alla costituzione della sezione, fornendo ad ogni sede almeno una cabina elettorale, un’urna ed il materiale di cancelleria necessario.
3. Il Comune comunica la nomina di Presidente del seggio, effettuata ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni primarie.
4. Il Presidente della sezione elettorale nomina da due a quattro scrutatori, tra cui un vice Presidente, che prestano la loro opera a titolo gratuito. A tal fine, entro le 48 ore precedenti alla data delle elezioni, ciascun rappresentante di lista deposita presso ogni Comune un elenco di scrutatori, suddiviso per sezioni, con allegate le dichiarazioni d’impegno dei candidati - anche non autenticate, purché corredate da copia del documento di riconoscimento - a svolgere gratuitamente l’incarico. All’interno dell’elenco, il numero degli scrutatori indicato per ogni sezione deve essere pari almeno a quattro. Gli scrutatori sono scelti da Presidente tra quelli indicati per la propria sezione, uniformandosi al criterio di rappresentatività di ogni lista. In caso di impossibilità a nominare il numero minimo di scrutatori previsto dalla legge, il Presidente della sezione attinge rispettivamente da altra sezione della stessa lista o da altra lista.

Art. 7
(Liste degli elettori)
1. Le liste degli elettori sono aggiornate all’ultima revisione semestrale e sono comprensive degli cittadini che compiono il diciottesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni primarie.
2. Nel caso in cui sia prevista in un Comune una sola sezione, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale di cui all’art. 5 provvede a consegnare al Presidente, prima dell’insediamento del seggio, le liste degli elettori di tutte le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali ovvero un’unica lista comprensiva di tutti gli elettori.
3. Nel caso in cui sia prevista in un comune la costituzione di due o più sezioni, i comuni provvedono a ripartire fra di esse le sezioni elettorali ordinarie e consegnano al Presidente, prima dell’insediamento della sezione, le liste elettorali delle sezioni ordinarie che sono state concentrate in quella determinata sezione ovvero un’unica lista comprensiva di tutti gli elettori chiamati a votare presso la sezione stessa.

Art. 8
(Schede elettorali)
1. L’ufficio elettorale regionale cura la predisposizione e la stampa delle schede elettorali, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge e ne cura la consegna ai Comuni in tempo utile rispetto all’insediamento delle sezioni.
2.  II modello per la scheda elettorale è allegato al presente regolamento con la lettera A per l’interno e la lettera B per l’esterno.
3. Le schede sono firmate da uno dei membri della sezione al momento della consegna all’elettore.

Art. 9
(Operazioni elettorali)
1. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 20,00.
2. L’avvenuto esercizio del voto è registrato nell’apposito spazio della lista elettorale di sezione ai sensi dell’articolo 9 comma 5 lettera b) della legge; al termine delle operazioni la lista è sigillata in un plico chiuso.
3. Sono verbalizzati, in duplice esemplare, le operazioni di voto e i risultati dello scrutinio.
4. I Presidenti di sezione comunicano senza ritardo, a mano e/o telematicamente e/o via telefax, all’ufficio elettorale del Comune i dati e i risultati dello scrutinio e consegnano allo stesso, anche in un secondo momento, i verbali completi delle operazioni, le schede votate chiuse in busta sigillata e le schede non votate, per il successivo inoltro alla Regione.
5. Gli uffici elettorali dei comuni trasmettono all’ufficio elettorale della Regione senza ritardo, a mano e/o telematicamente e/o via telefax, i risultati del voto registrato sezione per sezione.
6. Senza ritardo, un esemplare dei verbali di tutte le sezioni è recapitata dall’ufficio elettorale comunale all’ufficio elettorale regionale, cui è trasmessa anche tutta la documentazione delle operazioni elettorali.

Art. 10
(Trattamento dei dati)
1.Nelle sedi delle sezioni è affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative alle modalità di utilizzazione dei dati.
2.Le tabelle, allegati C ed D al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del d.lgs. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza della Regione Calabria.
3. I dati personali oggetto dei trattamenti sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V del d.lgs. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, Allegato B) al predetto decreto legislativo.
4.I plichi sigillati di cui all’articolo 7, comma 1, sono consegnati all’ufficio elettorale del comune che, decorso il termine per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione.

Art. 11
(Cause di nullità del voto)
1. Sono dichiarate nulle tutte le schede in cui sia espressa più di una sola preferenza.
2. Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti segni inequivocabili di identificazione dell’elettore ovvero le schede dalle quali non possa evincersi in alcun modo il voto manifestato dall’elettore.
3. Ai Presidenti di sezione spetta la decisione circa l’attribuzione del voto o la sua dichiarazione di nullità.

Art. 12
(Collegio regionale di garanzia elettorale)
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale decide i ricorsi avverso le graduatorie regionali di cui all’articolo 12, comma 3 della legge; ai fini della decisione, l’ufficio elettorale regionale trasmette immediatamente al Collegio la documentazione da questo richiesta.
2. I ricorsi di cui all’articolo 12, comma 3, della legge sono presentati, dai candidati o dai votanti,  al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso l’ufficio elettorale regionale.
3. Le decisioni sui ricorsi sono pubblicate per intero sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13
(Validità delle elezioni primarie)
1. Le elezioni primarie si considerano validamente espletate se vi è stata la regolare espressione del voto nel cinquanta per cento dei Comuni o nel cinquanta per cento delle sezioni.

Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.


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