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Raccolta rifiuti affidata a società di Lamezia

 

Raccolta rifiuti a Cosenza affidata a società di Lamezia

09 set 09 Il Sindaco di Cosenza, Salvatore Perugini, ha emesso oggi una nuova ordinanza per «procedere, stante l'urgente necessità di porre rimedio ad una situazione di gravissimo pericolo per la salute, l'igiene pubblica ed il decoro urbano, oltre al già disposto affidamento diretto» del servizio RSU, in essere in forza delle precedenti ordinanze sindacali, «all’ulteriore, integrativo e temporaneo affidamento del servizio, fino al ripristino dell’ordinarietà del servizio integrato di igiene ambientale, alla Società Ecologia Oggi, Via Cassoli n. 18, Lametia Terme». Nel testo si precisa, tra l'altro, che il provvedimento è stato adottato avendo rilevato che, nonostante le precedenti ordinanze, è persistito nel tempo uno stato di disagio ambientale, sfociato in gravissima emergenza dovuta al blocco totale dei servizi perdurato per oltre una settimana; avendo preso atto che, durante la riunione tenutasi in data 8/9/2009 presso la Prefettura di Cosenza, è emersa la indifferibile necessità di effettuare interventi a ciclo continuo, sull’arco delle 24 ore, al fine di rimuovere nel più breve tempo possibile il gravissimo stato di emergenza; considerato che, al fine di garantire e tutelare l’igiene e la salute pubblica, l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, si rende improcrastinabile l’affidamento integrativo e temporaneo ad ulteriore soggetto specializzato che consenta di effettuare i servizi a ciclo continuo nel più breve tempo possibile. L'ordinanza è stata emanata «con salvezza di revoca anticipata al verificarsi delle condizioni di normalizzazione nella gestione della Società Valle Crati SpA». Il testo integrale del provvedimento del Sindaco

Oggetto: Servizio RSU – Provvedimento contingibile ed urgente per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza contingibile e urgente del 6/12/2008, prot. n. 5327/Gab. Sind., avente ad oggetto: «Servizio RSU - Provvedimento contingibile e urgente per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano», con la quale è stato così disposto: «1. Di sospendere temporaneamente, con effetto immediato, l'affidamento al Consorzio Valle Crati e, per esso, alla Società mista Valle Crati S.pA. del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati della città di Cosenza (spazzamento, raccolta, trasbordo, trasporto e conferimento allo smaltimento), sino a quando le ragioni che hanno determinato i gravi disservizi siano venute meno e, comunque, allo stato, per non oltre tre mesi da oggi. 2. Ad ulteriore specificazione, la temporaneità è riferita all'arco di tempo necessario, utile ed indispensabile per rimuovere integralmente l'attuale stato di grave emergenza, nonché per adottare ogni idoneo successivo provvedimento che, nell'assoluto rispetto delle procedure previste dalle leggi in materia, riporti al normale regime sia l'affidamento dei servizi che l'espletamento degli stessi, tempo che, per come detto, allo stato degli atti, si stima per non oltre tre mesi, con salvezza di ogni ulteriore necessario provvedimento, anche di proroga. 3. Al Consorzio Valle Crati e, per esso, alla Società mista Valle Crati S.pA.., di sospendere conseguentemente le operazioni afferenti al suddetto servizio. 4. Di procedere, stante l'urgente necessità di porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute, l'igiene pubblica ed il decoro urbano, all'affidamento diretto dei suddetti servizi, nei limiti temporali di cui sub 1: alla ditta Marchese Giosè, con sede in Torano Castello (CS), alla C.da "Macchia della Tavola": lo spazzamento, la raccolta RSU e Differenziata; alla Società "Astra" S.r.l., con sede in Cosenza, alla Via Romualdo Montagna: lo spazzamento, la raccolta RSU e Differenziata; alla Società "Calabra Maceri Servizi" S.p.a., con sede in Rende (CS), alla C.da "Cutura" - Zona industriale: lo spazzamento, la raccolta RSU e Differenziata, il trasporto dei rifiuti presso le discariche autorizzate; dando atto della manifestata disponibilità di tali ditte ad assumere temporaneamente i servizi di cui sopra dietro corrispettivo determinato in base al prezzario del Consorzio Valle Crati, ribassato d'ufficio del 2,50 per cento; 5. Le ditte affidatarie, per quel che concerne la volontà dell'Amministrazione comunale di Cosenza, per quanto possa occorrere, sempre nel rispetto delle leggi vigenti, sono autorizzate, ove lo ritengano utile, necessario, indispensabile e compatibile con le leggi vigenti, ad utilizzare il personale attualmente operante presso il cantiere di Cosenza della società Valle Crati S.p.A.; 6. Di autorizzare il Dirigente del Settore Ciclo dei Rifiuti e, ad interim, del Settore Ambiente ai conseguenti adempimenti urgenti, previa acquisizione della documentazione di rito. 7. I competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (AUSLP), il Settore Ambiente ed il Comando P.M. di questo Comune sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. 8. Ai fini dell'art. 4 e ss. della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è identificato nell'ing. Arturo Mario Bartucci, Dirigente del Settore Ciclo dei Rifiuti e, ad interim, del Settore Ambiente del Comune di Cosenza, al quale viene demandato ogni conseguente e/o conseguenza/e adempimento gestionale attinente anche ai rapporti in essere con il Consorzio Valle Crati. OMISSIS ..»;
RICHIAMATA la successiva Ordinanza sindacale del 9/3/2009, prot. n. 1143/Gab. Sind., con la quale è stata prorogata fino al 30 giugno 2009, per i motivi ivi enunciati, l'efficacia delle disposizioni contenute nella succitata Ordinanza sindacale contingibile e urgente del 6/12/2008, prot. n. 5327/Gab. Sind.;
RICHIAMATA la successiva Ordinanza sindacale del 30 giugno 2009, prot. n. 3186/Gab. Sind., con la quale l'efficacia delle disposizioni contenute nella già citata Ordinanza sindacale contingibile e urgente del 6/12/2008, prot. n. 5327/Gab. Sind., è stata ulteriormente prorogata fino al 31 agosto 2009, atteso che con nota del 30/6/2009 la Società Valle Crati SpA ha precisato di non essere ancora nelle condizioni di riprendere i servizi nella sua totalità;
RICHIAMATA la successiva Ordinanza sindacale del 31/8/2009 n. 3819/Gab.Sind. avente ad oggetto: “Ulteriore proroga dell’Ordinanza contingibile e urgente del 6/12/2008, prot. n. 5327/Gab. Sind., avente ad oggetto:  Servizio RSU - Provvedimento contingibile e urgente per assicurare la tutela igienicosanitaria e il decoro urbano»;
RILEVATO che, nonostante l’adozione delle predette ordinanze, è persistito nel tempo uno stato  di disagio ambientale, sfociato in gravissima emergenza dovuta al blocco totale dei servizi perdurato per oltre una settimana;
PRESO ATTO che, durante riunione tenutasi in data 8/9/2009 presso la Prefettura di Cosenza, alla presenza di rappresentanti della stessa Prefettura, della Questura, del Comune  e dei rappresentanti delle Società e ditte sopra richiamate, è emersa la indifferibile necessità di effettuare interventi a ciclo continuo, sull’arco delle 24 ore, al fine di rimuovere nel più breve tempo possibile il gravissimo stato di emergenza;

CONSIDERATO che, al fine di garantire e tutelare l’igiene e la salute pubblica, l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, si rende improcrastinabile l’affidamento integrativo e temporaneo ad ulteriore soggetto specializzato che consenta di effettuare i servizi a ciclo continuo nel più breve tempo possibile;
CHE con nota prot. 3225 del 6/8/2009 del Settore Ambiente di questo Comune sono state interpellate diverse società specializzate nel servizio integrato di igiene ambientale per acquisirne l’eventuale disponibilità ad effettuare il servizio stesso;
CHE con nota dell’11/8/2009, acquisita al protocollo del Settore Ambiente il 31/8/2009  n. 3789, la Società Ecologia Oggi ha manifestato la propria disponibilità ad espletare il servizio integrato di igiene ambientale;
RITENUTO pertanto necessario, permanendo allo stato le condizioni di necessità ed urgenza che ne avevano giustificato l'adozione, di procedere all’ulteriore, integrativo e temporaneo affidamento del servizio, fino al ripristino dell’ordinarietà del servizio integrato di igiene ambientale, alla Società Ecologia Oggi, Via Cassoli n. 18, Lametia Terme;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 10 dell'O.P.C.M. 4 luglio 2008, n. 3690, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3690)»;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell'ari. 50 e l'art. 54 del predetto t.u.o.e.l. n. 267/2000 (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125);
VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186;
DISPONE:

  1. Di procedere, stante l'urgente necessità di porre rimedio ad una situazione di gravissimo pericolo per la salute, l'igiene pubblica ed il decoro urbano, oltre al già disposto affidamento diretto dei suddetti servizi, in essere in forza delle ordinanze sindacali  richiamate in premessa, all’ulteriore, integrativo e temporaneo affidamento del servizio, fino al ripristino dell’ordinarietà del servizio integrato di igiene ambientale, alla Società Ecologia Oggi, Via Cassoli n. 18, Lametia Terme, da svolgersi nei termini e con le modalità di cui alla ordinanze sindacali citate in premessa, il cui contenuto deve  intendersi come qui integralmente riprodotto e trascritto, dietro corrispettivo determinato in base al prezzario del Consorzio Valle Crati, ribassato d'ufficio del 2,50 per cento, con salvezza di revoca anticipata al verificarsi delle condizioni di normalizzazione nella gestione della Società Valle Crati SpA;
  2. Il Dirigente del Settore Ciclo dei Rifiuti e, ad interim, del Settore Ambiente del Comune di Cosenza, ing. Arturo Mario Bartucci, responsabile del procedimento, resta incaricato di curare ogni conseguente e/o conseguenziale adempimento gestionale attinente anche ai rapporti in essere con il Consorzio Valle Crati.
  3. Di precisare che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Cosenza con nota in data odierna, prot. n. 3981/Gab. Sind.
  4. Di far notificare copia integrale della presente ordinanza al Consorzio Valle Crati; alla Società mista Valle Crati S.p.A.; alla ditta Marchese Giosè, con sede in Torano Castello (CS), alla C.da "Macchia della Tavola"; alla Società "Astra" S.r.l., con sede in Cosenza, alla Via Romualdo Montagna; alla Società "Calabria Maceri Servizi" S.p.a., con sede in Rende (CS), alla C.da "Cutura" - Zona industriale; alla  Società Ecologia Oggi, Via Cassoli n. 18, Lametia Terme in persona dei rispettivi legali rappresentanti prò-tempore.
  5. Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Prefetto di Cosenza, al Presidente della Giunta e all'Assessore per le Politiche Ambientali della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Cosenza, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della Regione Calabria, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, al Questore di Cosenza,  al Comandante dei Carabinieri,  al Comandante della Guardia di Finanza, al Comandante dei Vigili del Fuoco, al Comandante del Corpo della Polizia Municipale e al Dirigente del Settore Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio di questo Comune.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Il Responsabile del procedimento        IL SINDACO

Ing. Arturo Mario Bartucci                  Avv. Salvatore Perugini

 

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