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Il Consiglio di Stato riammette la lista dei Gentile ed i candidati ricusati
Il Consiglio di Stato riammette la lista dei Gentile ed i candidati ricusati di Cosenza sempre Più e Sgarbi 17 mag 16 Il Consiglio di Stato ha riammesso la lista "Cosenza Popolare" supposrtaa dai Gentile che corre con il candidato Paolini e i candidati ricusati nelle liste Cosenza Sempre più e Partito della Rivoluzione Sgarbi a sostegno del candidato sindaco Occhiuto. La decisione è stata pubblicata in tarda serata. Per la stessa decisione del Consiglio di Stato, quella che riguarda le certificazioni dei candidati nei loro comuni di residenza, quindi, dovrebbe essere riamessa anche la lista del candidato a Sindaco Iaconianni, Hettaruzzu Hebdo che, però, sembra non aver presentato ricorso. Non sappiamo al momento se la Commissione elettorale possa prendere tale decisione o la possa prendere il Prefetto di Cosenza. Lo stesso discorso vale per gli altri 5 consiglieri ricusati in varie liste e che non pare abbiano presentato ricorso. Per la lista "Cosenza Popolare" dei Gentile la sentenza del Consiglio di Stato afferma che "a) gli appellanti hanno depositato originariamente le dichiarazioni ‘incomplete’, producendo poi alla commissione elettorale le dichiarazioni ‘complete’, entro il termine e nei casi previsti dall’art. 33, ultimo comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960; b) essi sono stati fuorviati dalla originaria dichiarazione del segretario comunale, che ha erroneamente dato atto della produzione di tutte le dichiarazioni richieste dalla legge; c) pur se ciò non è stato affermato da Cons. St., sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388, e sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388, vi è un «rapporto di stretta connessione e di continuità» tra l’art. 58 del d.lg. n. 267 del 2000 e l’art. 10 del d.lg. n. 235 del 2012, tanto che lo stesso legislatore (all’art. 17, comma 2, del d.lg. n. 235 del 2012) ha segnalato la sostanziale continuità normativa tra le stesse disposizioni, al punto da disporre che «i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico»; d) al momento in cui è stato formalizzato il diniego di riesame impugnato in primo grado, la commissione elettorale aveva acquisito la formale documentazione da cui risultava l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti, per la partecipazione della lista in questione alla competizione elettorale; e) già in sede amministrativa si sarebbe dovuto fare applicazione del favor partecipationis, per il quale – in assenza di sostanziali ragioni ostative – va consentita la più ampia partecipazione delle liste alle competizioni elettorali. 9. Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l’atto di rigetto della istanza di riesame presentata in sede amministrativa e va disposta l’ammissione della lista in questione alla competizione elettorale". Il Consiglio di Stato quindi ammette la lista ricorrente alle elezioni comunali di Cosenza e compensa le spese di entrami i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Carlo Deodato, Consigliere, Estensore Silvestro Maria Russo, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere". Per i candidati ricusati che hanno presentato ricorso stessa decisione. Il Consiglio di Stato in accoglimento alle tesi difensive prospettate dall’avv. Giuseppe Mastrangelo (nella foto) per i candidati esclusi delle liste “Cosenza sempre più” e “ Partito della Rivoluzione- Sgarbi”, ha sovvertito la decisione del TAR ed ammesso i candidati che erano stati esclusi dalla competizione elettorale perché avevano accettato la candidatura presso un ufficio pubblico diverso dal Comune di Cosenza. In particolare sono stati riammessi i candidati Maurizio Apa, Alessandra De Marca, Francesca Greco, Floranna Malizia, Antonio Pellegrino, Romano Filippo Tosti della lista “Cosenza sempre piu’” e Alessandra Filice, Johanna Ginevra Fiume, Enrica Vulcano della lista “Partito della rivoluzione- Sgarbi”. I presentatori delle liste erano rispettivamente i signori Paolo Spadafora e Paolo Mandoliti per “Cosenza Sempre più” e Toninno Magnelli e Luca Gardi per “Partito della rivoluzione- Sgarbi”. L’avv. Mastrangelo cosi dichiara: ”Ancora volta il Consiglio di Stato rettificando l’orientamento del TAR ha ritenuto prevalente il diritto dei candidati a partecipare alla competizione elettorale del prossimo 5 giugno 2016 rispettando la buona fede nell’accettazione delle candidature”. “In particolare – prosegue l’avv. Mastrangelo - siamo riusciti ad affermare un principio di democrazia e partecipazione alla vita pubblica in conformità con il dettato costituzionale e con i principi esposti anche a livello europeo dalla CEDU e dalla Carta di Nizza”. Conclude l’avv.Mastrangelo: “Segnalo in particolare che ciò è stato possibile in una sola settimana ed avendo decisioni di ben due gradi di giudizio grazie alla grande collaborazione dello staff che mi ha coadiuvato: Avv. Chiara Molinaro, Samantha De Luca e Gabriella Arcuri. A loro va un ringraziamento particolare per aver trascorso nottate in studio per predisporre con me le difese”. Nella decisione del Consiglio di Stato sulla Lista Sgarbi si legge, tra l'altro, che: "3.7. L’esclusione delle tre candidati, dunque, è illegittima e, per questo, esse devono essere riammesse alle elezioni comunali di Cosenza nella lista elettorale «Partito della Rivoluzione – Sgarbi». 4. La sentenza impugnata, dunque, deve essere riformata, con conseguente annullamento, in parte qua, del verbale n. 174 dell’8 maggio 2016 e ammissione delle candidate Enrica Vulcano, Johanna Ginevra Fiume e Alessandra Filice alla competizione elettorale. 5. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la particolarità del caso, possono essere interamente compensate tra le parti". Per Cosenza Sempre più si legge invece nel dispositivo: 1- Con la sentenza appellata, il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza li ha esclusi dalla lista «Cosenza Sempre Più», sulla base del rilievo dell’invalida autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione delle loro candidature da parte di funzionari appartenenti a Comuni diversi da quello di svolgimento della relativa competizione elettorale (Cosenza) e, perciò, privi del potere certificativo attribuito dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990. 2.- Ritiene la Sezione che l’appello è fondato, sulla base delle considerazioni di seguito esposte. L’interpretazione del primo giudice si fonda sulla considerazione che l’autenticazione delle sottoscrizioni sulle dichiarazioni di accettazione della candidatura sarebbero state eseguite dal responsabile amministrativo di un Comune diverso da quello di Cosenza, alle cui elezioni concorrono i candidati depennati dalla lista. La motivazione del primo giudice, per quanto richiami il precedente di questo Consiglio di Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2527, non è, tuttavia, condivisibile. L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata, proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell’ente al quale appartengono. La sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l’ulteriore limite della ‘pertinenza della competizione elettorale’, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano. Tale orientamento non trova, ad avviso del Collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, «ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale» (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885). Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare. 4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione impugnata, l’ammissione dei ricorrenti alla partecipazione alle elezioni comunali di Cosenza nella lista «Cosenza Sempre Più». 5.- Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3780 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ammette i ricorrenti alla partecipazione alle elezioni comunali di Cosenza nella lista «Cosenza Sempre Più» e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016, con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Carlo Deodato, Consigliere, Estensore Silvestro Maria Russo, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere"
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