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    Alla Legnochimica oltre al danno la beffa

     

    I fumi che escono dai terreni della Legnochimica

     

    Alla Legnochimica oltre al danno la beffa

    07 apr 16 Bisogna essere concreti ed accettare la realtà, i cittadini della Zona Industriale di Rende, devono rassegnarsi, la bonifica dei bacini della Legnochimica Srl in liquidazione non avverrà mai, una losca vicenda che si trascina da 20 anni che non vedrà mai la parola fine. A farne denuncia l’Associazione Crocevia da anni impegnata nella salvaguardia dell'ambiente. Secondo l'Associazione la proprietà non spenderà mai soldi per bonificare la zona. "Anzi -è scritto in una nota- spinge per una “pseudo bonifica economica”, distanti anni luce da quella prevista dal d.lgs. 152/2006. Questo si evince dalle numerose Conferenze dei Servizi dove la Legnochimica ha sempre presentato dei piani di bonifica, puntualmente bocciati dagli enti preposti poiché considerati non idonei e rispetto ai quali vengono dettati le necessarie integrazioni che la proprietà, ovviamente,si guarda bene dall’attuare. Ma veniamo alla sentenza N. 577/2016 REG.PROV.COLL. N. 1833/2015 REG.RIC., della prima sezione del Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che, in accoglimento del ricorso proposto da Legnochimica spa, ha annullato il provvedimento impugnato. Il provvedimento impugnato, non è altro che l’ordinanza n. 139 del 27 agosto 2015 del Sindaco del Comune di Rende avv. Marcello Manna, con la quale è stato ordinato l’avvio delle operazioni di rimozione dei rifiuti presenti nei bacini n. 4 e n. 5 siti in Località Lecco, di proprietà della Legnochimica S.r.l. Quello che ci lascia esterrefatti, non sono tanto le motivazioni della sentenza, infatti il TAR si era già espresso nel 2013 a favore della Legnochimica Srl rigettando la precedente ordinanza a firma dall’allora sindaco in carica Vittorio Cavalcanti, bensì l’ imperizia e la superficialità con la quale viene affrontata la problematica. Quanto detto, traspare dalla lettura di alcune righe della sentenza nr. 577/16 ove il TAR espressamente sostiene: “L’ordinanza sarebbe priva di motivazione e sarebbe stata emessa in assenza di istruttoria, come dimostrato dal fatto che essa ha fatto riferimento ai laghi n. 4 e n. 5, attualmente pieni di acqua, e non al lago n.6, in cui si è sviluppato l’incendio”; “Non sussisterebbe un rischio per la pubblica incolumità, giacché un incendio di modesta entità, quasi certamente di natura dolosa, non implicherebbe un pericolo del genere”; “Orbene, è evidente che il pericolo di incendi non ha nulla a che vedere con le emergenze sanitarie, né con l’igiene pubblica. Ciò esclude in radice che l’elemento di novità del provvedimento impugnato in questa sede, rispetto a quello in precedenza annullato, possa risiedere nel pericolo di incendi.”; “Un primo profilo di carenza istruttoria e motivazionale che caratterizza l’ordinanza impugnata in questa sede attiene all’omessa esaustiva indicazione delle ragioni per cui si è reso necessario ricorrere al rimedio extra ordinem dell’ordinanza ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000.”; “Tali ragioni di urgente necessità potrebbero venire in considerazione se riferite alla presenza di sostanze inquinanti. Ma tali ragioni andrebbero accuratamente accertate e dimostrate mediante congrua motivazione, trattandosi, visto il mezzo utilizzato, di ovviare a situazioni di urgente necessità, derivanti, quindi, da situazioni eccezionali e imprevedibili, cui sia necessario far fronte con mezzi altrettanto eccezionali.” Le righe che abbiamo della sentenza appena riportate, dimostrano in maniera inconfutabile che il Comune di Rende: Ha commesso gli stessi errori fatti dalla precedente amministrazione. Questo ci fa pensare che è stato fatto un semplice copia ed incolla del’ordinanza a firma Cavalcanti già rigettata; Si è dimenticato di citare un mega bacino (lago n. 6) pari a circa un ettaro circa e che forse, tra quelli presenti, è il più pericoloso; L’azione davanti al TAR non è stata supportarla con planimetrie, foto e quant’altro necessario a descrivere lo stato dei luoghi. Questa documentazione avrebbe evidenziato al TAR la presenza di tre mega bacini (laghi) di circa tre ettari complessivi; non ha allegato la documentazione probatoria necessaria a rilevare le modifiche dello stato dei luoghi avvenute dal lontano 2002; non ha evidenziato che un solo lago risulta pieno di liquami, mentre gli altri due nel tempo si sono prosciugati lasciando scoperti i rifiuti legnosi impregnati di sostanze chimiche che nel periodo estivo danno origine a fenomeni di autocombustione; non ha allegato i verbali dei Vigili del Fuoco dal quale si sarebbe dedotto che: non si è trattato di un singolo incendio, ma di fenomeni di autocombustione che si verificano puntualmente ogni anno nel periodo estivo; non tali incendi non sono mai stati di modesta entità ma, al contrario, hanno interessano una vasta area di terreni e bacini pieni rifiuti speciali ( basti pensare che per spegnerli sono stati necessari l’impiego di numerosi uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco per 20 giorni circa); non ha allegato i risultati dell’ARPACAL, unico organo preposto a certificare il Superamento della Concentrazione soglia di Rischio (CSR) causata dall’autocombustione (dei rifiuti e componenti chimici presenti in sito) che in assenza di fiamme sprigionano una coltre di fumo, che si riversa in tutta l’area Industriale di Rende. La beffa della sentenza per noi cittadini comunque, arriva nella parte finale ove si legge: “ PQM .. Condanna il Comune di Rende al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge e oltre rifusione del contributo unificato, se pagato.” Nonostante tutto, il giudice ha teso la mano all’amministrazione Comunale, ha dato dei suggerimenti preziosi che auspichiamo, servano a porre rimedio nella fase successiva, visto che il Comune non può e non deve, fermarsi a questo grado di giudizio. Il Tar infatti, precisa che: “Se anche si volesse prescindere da ciò e attribuire rilievo pregnante alla necessità di ovviare a una situazione ritenuta fonte di pericolo, resterebbero pur sempre profili di evidente carenza di istruttoria e di motivazione in relazione sia all’esatta individuazione della situazione di pericolo, sia ai mezzi per fare fronte ad essa, consistenti in una non meglio identificata ripulitura, a cura della società, dei laghi n. 4 e n. 5.” “Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente può essere indispensabile in alcuni casi, anche connessi a situazioni di inquinamento ambientale, allorché si tratti di tutelare la pubblica incolumità oppure l’igiene e la salute pubblica, con l’adozione di misure specifiche, esattamente individuate, in grado di far fronte a situazioni che mettano in pericolo i beni indicati, che siano, a loro volta, di immediata evidenza o accuratamente accertate.” “Ne deriva che ben può essere imposto, anche con mezzi straordinari, al privato di procedere all’eliminazione di rifiuti la cui presenza risulti pericolosa per l’igiene o l’incolumità pubblica, purché si tratti di attività esattamente circoscritte e definite nell’oggetto e nelle modalità.” Noi dell’Associazione Crocevia non siamo tecnici, non spetta a noi dettare le linee per la risoluzione della problematica eppure sta maturando in noi cittadini, la convinzione che le varie amministrazione, questa compresa, non abbiano fatto e non vogliano fare tutto il possibile. Come spesso ricorda il Sindaco Marcello Manna “….dal nostro insediamento questa amministrazione ho prodotto 18 atti”. Questo è vero, infatti è stata creata una commissione Speciale sulla Legnochimica che non ha prodotto nulla, è stato denunciato il Liquidatore della società, è stata fatta un’ ordinanza urgente e con tingibile, tutte cose già fatte in precedenza. È come rivedere lo stesso film, eppure non si è ancora cavato un ragno dal buco, una virgola non si è mossa e le vasche sono ancora lì nello stesso punto pronte all’ennesima autocombustione che a breve, siamo sicuri, si verificherà. A volte è più facile fare per non fare NULLA. E come se non bastasse piove sul bagnato, i cittadini pagheranno anche le spese".

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