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    No ai rifiuti da diporto a Cosenza, multe fino a 3000 euro

     

     

    No ai rifiuti da diporto a Cosenza (oltre il 40% trasmigrati), multe fino a 3000 euro

    16 gen 14 Un no deciso al fenomeno della “trasmigrazione dei rifiuti” e a tutte le cattive abitudini, vecchie e nuove, relative al conferimento, nella nuova ordinanza contingibile ed urgente che il Sindaco Mario Occhiuto ha emanato oggi per assicurare la tutela igienico-sanitaria del territorio ed il decoro urbano e per ribadire l’importanza di una corretta raccolta differenziata. Dopo la scoperta che oltre il 40% dei rifiuti abusivi lasciati per le strade di Cosenza, in periferia come al centro e sopratutto nei quartieri dove viene praticata la raccolta differenziata, proviene da non residenti, il Primo cittadino di Cosenza ha inasprito la lotta contro l’incivile abitudine di inondare Cosenza di rifiuti “da diporto”. Oltre 250 le multe già comminate dalla Polizia Municipale il 40% delle quali wanzionate a non residenti. E d oggi le multe diventano salatissime per gli incivile che trasgrediscono con sanzioni che possono raggiungere i 3.000 (tremila uro) per i trasgressori. Una task force apposita della Polizia Municipale è già all'opera. Di seguito l’ordinanza:

    Servizio RSU - Provvedimento contingibile e urgente parzialmente modificativo ed integrativo delle ordinanze sindacali in data 8 aprile 2013, prot. n. 2272, e in data 30 luglio 2013, prot. n. 5407, per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano.

    IL SINDACO
    RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali in materia di rifiuti, ed in particolare l’ordinanza in data 8 aprile 2013, prot. n. 2272, avente per oggetto: «Servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ordinanza recante disposizioni necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano», e quella in data 30 luglio 2013, prot. n. 5407, avente per oggetto: «Ordinanza recante la disciplina per il conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata da utenze domestiche e non domestiche»;
    CONSIDERATO CHE:
    - a seguito di una capillare attività di controllo nelle zone interessate dal servizio dei r.s.u. da parte del Nucleo Decoro urbano della Polizia municipale di Cosenza anche con l’ausilio di tecnologie di videoripresa, si è rilevato che nei cassonetti situati in alcune linee viarie sul confine est, sud-est e nord del territorio comunale, vengono conferiti impropriamente rifiuti, anche di fuori degli stessi cassonetti, da parte di residenti in Comuni limitrofi;
    - a ciò si aggiunge anche un altro dato: la «trasmigrazione dei rifiuti». In altri termini accade in città che i residenti delle aree interessate dal «porta a porta» si rechino nelle zone in cui ci sono ancora i cassonetti per gettare lì in maniera indistinta i rifiuti;
    - i quantitativi di rifiuti conferiti sono tali da esaurire in breve tempo la capacità dei contenitori ancora presenti; di conseguenza, sacchi di rifiuti vengono depositati fuori dai cassonetti, dando luogo a situazioni di estremo degrado che determinano lo scadimento della qualità urbana;
    - occorre pertanto vietare, a tutela dell’igiene, della salubrità del territorio comunale e del decoro urbano, il conferimento nei cassonetti dislocati nel territorio di questo Comune di rifiuti prodotti al di fuori dell’ambito territoriale del Comune di Cosenza;
    CONSIDERATO, inoltre, che:
    - è rimasto alquanto diffuso il fenomeno del conferimento indiscriminato dei rifiuti indifferenziati nei cassonetti “a qualsiasi ora del giorno”, che offre un’immagine indecorosa della città, vanificando così i tentativi dell’Amministrazione comunale di rendere più efficiente e produttivo il servizio della loro raccolta;
    - è pertanto necessario stabilire per le zone non ancora interessate dalla raccolta «porta a porta» i seguenti orari di conferimento nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati: dal lunedi alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 24:00 per le utenze domestiche e non domestiche;
    RITENUTO che l’irregolare conferimento di rifiuti, specie se derivanti da attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, oltre al grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta una grave minaccia per l’igiene pubblica per le molteplici potenziali conseguenze di tali condotte, tra le quali l’alterazione dei rifiuti stessi ed il pericolo di combustione;

    citato d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, l’art. 255 (Abbandono di rifiuti), comma 1 (come modificato dall’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), punisce «chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, .. abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;
    CONSIDERATO che la tutela dell’igiene e della salute pubblica va intesa in senso estensivo ed evolutivo come protezione dell’ambiente in tutte le sue componenti essenziali;
    RITENUTO che ricorrono nella fattispecie i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, in considerazione della necessità di prevenire ed eliminare pericoli di igiene e sanità pubblica e della sussistenza dei requisiti della estrema urgenza, al fine di evitare la possibile insorgenza o diffusione di malattie infettive;
    VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 192, 255, 256, 256-bis e 257;
    DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto del Comune di Cosenza (con nota prot. n. 380 Gab. Sind. del 16/1/2014) come previsto dall’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
    VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
    VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
    VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell’art. 50 e l’art. 54 del predetto TUOEL n. 267/2000, quest’ultimo nel testo sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e modificato dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale 4-7 aprile 2011, n. 115;
    VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione);
    Ad integrazione e a parziale modifica delle ordinanze sindacali sopra richiamate,

    ORDINA:
    1. È fatto assoluto divieto:
    a) di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
    b) di conferire nel territorio di questo Comune rifiuti prodotti al di fuori dell’ambito territoriale del Comune di Cosenza e provenienti da cittadini residenti in altri Comuni;
    c) di conferire i rifiuti nei contenitori di altre utenze;
    d) di migrare i rifiuti da parte degli utenze servite con il sistema domiciliare o di prossimità verso altre zone della città, avendo tali utenti l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle zona; n) di appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate, configurante il delitto di «combustione illecita di rifiuti», previsto e punito dall’art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, inserito dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136.
    2. Per le zone non ancora interessate dalla raccolta «porta a porta» i rifiuti urbani indifferenziati, opportunamente raccolti e richiusi in idonei sacchetti, devono essere conferiti esclusivamente negli appositi cassonetti, osservando i seguenti orari di conferimento: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 per le utenze domestiche e non domestiche. Le scuole e gli uffici pubblici e/o gli uffici che erogano servizi pubblici aperti al pubblico potranno ottenere apposita deroga all’orario di conferimento sopra indicato: tale deroga dovrà essere previamente concordata e formalizzata per iscritto ed in ogni caso non dovrà prevedere alcun costo aggiuntivo a carico del soggetto erogatore del servizio di prelievo e raccolta.
    3. È fatto obbligo:
    - ai titolari di esercizi commerciali, artigianali e di pubblici esercizi adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai venditori ambulanti di prodotti alimentari, di porre in essere ogni misura idonea ad eliminare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte degli avventori, ed è fatto divieto ai titolari di pubblici esercizi di vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine chiuse;
    - a tutti gli esercenti di provvedere costantemente e prima della chiusura giornaliera, alla rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette, ecc.) lasciato a terra dagli avventori nell’area antistante il proprio esercizio commerciale, attenendosi alle modalità previste per il servizio della raccolta differenziata.
    4. Salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni penali, per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza ed in presenza di condotte integranti l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, verrà comminata, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa percuniaria con un minimo di € 300,00 (Euro trecento/00) e un massimo di € 3.000,00 (Euro tremila/00) tenuto conto della gravità della violazione. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Sarà obbligo ulteriore procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza si procederà all’esecuzione dell’intervento in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
    5. Attesa la rilevanza, sugli interessi attinenti alla salute, alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano e dell’igiene, del rispetto del presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 (Euro duecento/00) ad un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell’art. 7-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
    6. Di introdurre a carico degli esercenti commerciali, artigianali e di pubblici esercizi che trasgrediscano reiteratamente gli obblighi indicati nel punto n. 3 della presente ordinanza, ulteriori sanzioni consistenti nella sospensione delle attività economiche per giorni tre e nella revoca dell’autorizzazione amministrativa concessa per l’occupazione del suolo pubblico, da attuarsi quando l’esercente trasgressore, dopo essere stato già sanzionato per due volte e dopo l’inutile intimazione di apposita diffida con la quale viene richiamato all’osservanza degli obblighi contenuti nella presente ordinanza, pena l’irrogazione della sanzione nella misura massima di € 500,00 (Euro cinquecento/00), dovesse essere sanzionato per la terza volta.
    7. L’inosservanza della presente ordinanza contingibile e urgente è inoltre punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
    8. Il Comando del Corpo della Polizia Municipale, in collaborazione con il gestore del servizio, provvederà ad assumere le iniziative necessarie al rispetto della presente ordinanza, controllando il corretto conferimento da parte dell’utenza e procedendo alle eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori.
    9. Manda per l’osservanza al Corpo della Polizia municipale e a tutte le Forze di Polizia.
    10. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutiva.
    11. Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: al sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al sig. Comandante provinciale dei Carabinieri, al sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza, al sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando del Corpo della Polizia Municipale di Cosenza, nonché al Consorzio Valle Crati, in persona del suo Presidente, alla Società “Ecologia Oggi” S.p.a., con sede in Lamezia Terme, Via Cassoli n. 18, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; al sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (AUSLP), al sig. Presidente e al sig. Assessore per le Politiche Ambientali della Regione Calabria, al sig. Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, al sig. Segretario Generale, ai sigg. Direttori del I, II e III Dipartimento e all’Ufficio comunale per le relazioni con il pubblico.
    12. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
    13. Responsabile del procedimento è l’ARCH. DOMENICO CUCUNATO, Direttore dell’8° Settore: Ambiente e Protezione Civile del Comune di Cosenza.
    Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio on line, ricorso davanti al TAR di Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    Cosenza, 16 gennaio 2014
    Il Sindaco
    Mario Occhiuto

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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