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    Consiglieri Comunali Cosenza chiedono taglio indennità Consiglieri regionali

     

     

    Consiglieri Comunali Cosenza chiedono taglio indennità Consiglieri regionali

    13 mar 12 Sulla scia dell'iniziativa avviata a Lamezia Terme dai consiglieri della lista civica "Progetto Lamezia", è stata presentata questo pomeriggio, nella conferenza dei Capigruppo di Palazzo dei Bruzi, a firma dei Consiglieri Comunali Sergio Nucci, Sante Luigi Formoso, Marco Ambrogio, Giuseppe Mazzuca,Cataldo Savastano,Domenico Frammartino, Giovanni Cipparrone ,la modifica della Legge Regionale 14/2/1996 n.3: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale" ed alle altre fonti ad esse collegate. Pur avendo la Regione Calabria, in questi giorni, apportato tagli alle spese sostenute dall'ente regionale, la gran parte dei quali decorrenti dalla prossima legislatura, appare lapalissiano che questi risultano insufficienti ed insoddisfacenti rispetto all'accorato richiamo all'austerità ed alla sobrietà dei costi della politica. Al Consiglio Comunale di Cosenza, città capoluogo, è attribuito l'esercizio delle funzioni di iniziativa legislativa in ambito regionale previste dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria. Ciò significa che il Consiglio di Cosenza può proporre delle modifiche legislative al Consiglio Regionale, e che a quest'ultimo è demandata la potestà di accogliere o respingere le modifiche proposte. D'intesa con colleghi di altri Consigli Comunali calabresi, i consiglieri firmatari, dunque, hanno inteso avvalersi di tale facoltà e chiedere in sintesi, di discutere delle seguenti modifiche:

    1. Riduzione del trattamento economico dei consiglieri regionali per i quali, senza distinzione di ruolo, è previsto solo l'80% dell'indennità prevista dall'art. 1 l.reg. n. 3/96.
    2. La soppressione dell'assegno vitalizio con effetto, però, dalla legislatura in corso. Per coloro che hanno già maturato il diritto al vitalizio, esso sarà corrisposto al compimento di sessantasette anni di età, invece degli attuali sessanta. E' prevista, inoltre, la non cumulabilità con l'assegno vitalizio previsto per i membri del Parlamento italiano.
    3. La soppressione delle strutture speciali in favore dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e di quei consiglieri che ne potevano godere.
    4. La destinazione delle risorse finanziarie ricavate dalla riduzione dei costi conseguiti (almeno otto milioni di euro) dall'applicazione delle presente legge, in favore delle politiche pubbliche a sostegno della famiglie.

    La palla passa ora al Consiglio Comunale. Staremo a vedere come la proposta verrà accolta e come intenderanno determinarsi sul punto i consiglieri comunali di Cosenza.

    QUADRO DI SINTESI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

    1. Semplificazione e riduzione del trattamento economico dei consiglieri regionali per i quali, senza distinzione di ruolo, è previsto solo l’80% dell’indennità prevista dall’art. 1 l.reg. n. 3/96  (€ 9.200 lordi, € 6000 circa netti), a differenza del Presidente della Giunta Regiona e Presidente del Consiglio Regionale che è riconosciuta al 100% (€ 11.500 lordi). I consiglieri, così, non possono godere di altro gettone, indennità, diaria a carico del bilancio regionale.
    2. La conferma della soppressione dell’assegno vitalizio con effetto, però, dalla legislatura in corso. Per coloro che hanno già maturato il diritto al vitalizio, esso sarà corrisposto al compimento di sessantasette anni di età, invece degli attuali sessanta. E’ prevista, inoltre, la non cumulabilità con l’assegno vitalizio previsto per i membri del Parlamento italiano.
    3. La soppressione delle strutture speciali  in favore dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e di quei consiglieri che ne potevano godere.
    4. L’immediata operatività delle norme sin dalla presente legislatura.
    5. La destinazione delle risorse finanziarie ricavate dalla riduzione dei costi conseguiti (almeno otto milioni di euro) dall’applicazione delle presente legge, in favore delle politiche pubbliche a sostegno della famiglie;
    6. L’iniziativa legislativa è avviata ai sensi dell’art.39 Statuto Regionale che richiede l’adesione di almeno tre Consigli Comunali che superino, complessivamente, diecimila abitanti.

    MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14/2/1996 N.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E AD ALTRE DISPOSIZIONI COLLEGATE
    RELAZIONE ILLUSTRATIVA

    1) La proposta di legge apporta modifiche sostanziali alla LEGGE REGIONALE 14/2/1996 N.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE ed alle altre fonti ad esse collegate.
    Il ricorso all’iniziativa legislativa prevista dall’art. 39 dello Statuto regionale riconosce la potestà di avviare il procedimento di formazione delle leggi regionali a “3 Consigli Comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti”. Si tratta di una forma di cooperazione e partecipazione nell’esercizio dei poteri pubblici che, attraverso l’iniziativa legislativa, valorizza la integrazione fra soggetti pubblici in ambito regionale.
    2) La riduzione dei costi della politica si coniuga con l’esigenza, diffusamente avvertita, di comprimere la spesa pubblica in ogni settore, mantenendo un equo rapporto fra efficienza ed economicità.
    In tal senso, la proposta tende a riequilibrare il rapporto fra governanti e governati attraverso una misura di razionalizzazione del trattamento economico dei consiglieri regionali compatibile con l’esercizio delle funzioni rappresentative.
    3) La proposta semplifica e riduce ad unità il trattamento economico dei consiglieri regionali prevedendo l’onnicomprensività dell’ indennità prevista dall’art. 1 l.reg. n. 3/96, quantificata in relazione a quella spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In altri termini, il consigliere regionale può ricevere a carico del bilancio regionale solo l’indennità ex 1 l.reg. n. 3/96 ed il rimborso spese da missione previsto dagli artt. 8-9 l.reg.cit.
    Essa incide, riducendone sensibilmente i costi finanziari, sul vitalizio e sulle strutture speciali previste dall’art 1, legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.
    L’articolato prevede:
    art.1: la unificazione dell’indennità prevista dall’art. 1 l.reg. n. 3/96 per tutti i consiglieri regionali e dei membri della Giunta Regionale che la percepiscono all’ 80%, a differenza del Presidente della Giunta Regionale e Presidente del Consiglio Regionale che è riconosciuta al 100%. Modifiche consequenziali sono previste dall’ art.2 ed art.7 sulle ritenute per indennità da fine mandato;
    l’abrogazione espressa degli artt. 4, 5, 6, 7 l.reg.3/96 relative al rimborso delle spese di trasporto, della diaria, conferma la loro abrogazione tacita derivante dalla supposta operatività dell’ art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 (artt.3-4-5-6);
    un diverso regime del rimborso delle spese da missione e la soppressione dell’indennità da missione ( art. 8-9);
    l’adeguamento dell’art. 25 l.reg.3/96 alle modifiche apportate con l’art. 1 della presente legge (art.10);
    la soppressione della corresponsione del 50% dell’indennità in favore dei consiglieri sottoposti a misure cautelari personali (art. 11);
    l’abrogazione del comma 3, dell’art. 2 ter, Legge Regionale Calabria 02/05/2001 n. 7, che prevedeva l’attribuzione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio la determinazione del trattamento economico accessorio dei consiglieri (art.12);
    la modifica alla disciplina dell’assegno vitalizio per coloro che mantengono il diritto alla corresponsione. Le condizioni modificative sono: il compimento di sessantasette anni di età; la non cumulabilità con l’assegno vitalizio previsto per i membri del Parlamento italiano (art.13);
    la riduzione delle strutture speciali (dell’art 1 LEGGE REGIONALE 26 maggio 1997, n. 8) in favore esclusivo del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale, sottraendole ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni, al Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e consiglieri (art.14);
    la destinazione delle risorse finanziarie ricavate dalla riduzione dei costi conseguiti dall’applicazione delle presente legge, in favore delle politiche pubbliche a sostegno della famiglie con la copertura finanziaria (art.15).

    RELAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA

    La presente legge non introduce nuove spese, anzi, le riduce incidendo su notevoli risparmi a carico del bilancio regionale per una somma stimata, ogni anno, pari ad € 8.030.340.
    Il reimpiego in favore delle politiche pubbliche a sostegno della famiglie delle risorse finanziarie ricavate dalla riduzione dei costi conseguiti dall’applicazione delle presente legge, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio Nel bilancio annuale di previsione 2012 lo stanziamento previsto dall’U.P.B. n. 0.01.01.01 del capitolo n. 11010107 è ridotto dell’importo di € 4.684.365 (giugno-dicembre 2012), ed incrementa di pari importo lo stanziamento previsto dall’U.P.B. n. 6.2.01.05 del capitolo n. 62010511. Negli anni 2013-2014 ricompresi nel bilancio pluriennale anni 2013-2014 lo stanziamento previsto dall’U.P.B. n. 0.01.01.01 del capitolo n. 11010107 è ridotto dell’importo di € 8.030.340, ed incrementa di pari importo lo stanziamento previsto dall’U.P.B. n. 6.2.01.05 del capitolo n. 62010511.

     

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