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    Respinto il ricorso della Nuova Cosenza Calcio

     

     

    Respinto il ricorso della Nuova Cosenza Calcio

    07 set 12 E' stata respinta dal Tar del Lazio l'istanza cautelare presentata dalla Nuova Cosenza Calcio e discussa ieri promeriggio dagli avvocati Morcavallo e Stalteri. In pratica i giudici del Tar del Lazio non si sono voluti sbilanciare ritenendo "non evidenti" le ragioni della società (il diritto del Cosenza conquistato vincendo i play off di accedere alla catagoria superione non è supportato da una norma certa) e quindi avallando quanto già deciso dall'alta corte del Coni dove venne evidenziato un caso di ripescaggio e non quello reale di ammissione come previsto dai regolamenti. Un pasticcio di norme che non finirà mai. Tenute probabilmente mischiate a dubbi così come quelle dell'arbitrarietà del carattere regionale delle squadre. Cosa che permette alla Valle d'Aosta di emigrare in Piemonte. Alla fine, purtroppo per il Cosenza, è prevalso il "buon senso" di non sconvolgere i campionati nonostante il Cosenza potesse avere ragione. Non entrando nel merito e rimanendo nell'istana cautelare il rischio era proprio questo. Ma questa era anche l'unica strada possibile per tentare un'iscirizione, come giusto fosse, a campionato in corso. Questo il dispositivo dell'ordinanza:

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 6662 del 2012, proposto da: Nuova Cosenza Calcio Srl - SSD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Stalteri e Oreste Morcavallo, ed insieme agli stessi domiciliata elettivamente, in Roma, via Arno, 6 (Studio Morcavallo); contro -Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Panama, 58; -Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2; -Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via G. Pisanelli, 40; nei confronti di Soc Società Sportiva S.C. Vallèe d'Aoste Srl, in persona del legale rappresentante p.t, non costituita; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Consiglio Federale FIGC del 19.07.2012, di cui al comunicato ufficiale n. 21/A del 21 luglio 2012, recante la determinazione di accoglimento dei ricorsi della società S.C. VALLEE D’AOSTE srl, e contestuale concessione alla medesima società di Licenza Nazionale 2012/2013 con conseguente ammissione della stessa al campionato di II divisione stagione sportiva 2012/2013 e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e conseguente, anche non cognito alla ricorrente, ivi compresi i pareri espressi dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, del parere del Presidente della Lega Pro del 17 luglio 2012 Prot. n. 450 , nonché, in subordine e per quanto occorrer possa, gli atti e regolamenti interni approvati con C.U. 147/A del 7 maggio 2012 e con C.U. n. 174/A del 22 giugno 2012, laddove venissero interpretati nel senso di precludere l’applicazione dell’art. 49 delle NOIF; nonché, per quanto occorrer possa, della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI n. 20/2012 del 26 luglio-31 luglio 2012; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Lega Italiana Calcio Professionistico; Viste le memorie difensive; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato, sotto il profilo del “pregiudizio”, che appare allo stato prevalente, in una valutazione comparata dei vari interessi coinvolti, l’esigenza rappresentata dall’Amministrazione, al mantenimento dell’attuale assetto dei campionati, già iniziati il 2 settembre 2012, interessati dal contenzioso instaurato con il ricorso in epigrafe, ulteriormente dovendosi considerare, quanto al fumus boni iuris, che, almeno alla delibazione sommaria propria della fase cautelare, esso non appare particolarmente evidente, quantomeno sotto il profilo della possibile carenza di interesse, come già messo in evidenza dall’impugnata decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva;

    Ritenuto quindi di dover respingere l’istanza cautelare e di compensare tuttavia, per giusti motivi correlati alla particolarità della questione, le spese della presente fase processuale. P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge l’istanza cautelare.

    Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Domenico Lundini, Consigliere, Estensore Carlo Taglienti, Consigliere

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