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      Reggina usò finto credito per pagare debiti, perquisizioni in sede

       

       

      Reggina usò finto credito per pagare debiti, perquisizioni in sede

      12 ott 22 La società calcistica Reggina1914 srl avrebbe ricevuto da una società sotto inchiesta a Bari - a titolo di permuta, quale pagamento di una sponsorizzazione - un credito fiscale ritenuto fittizio di oltre 703mila euro che avrebbe utilizzato, nell'aprile 2022, per compensare debiti tributari e previdenziali relativi ai periodi di imposta dal 2016 al 2020. Per questo la Guardia di Finanza di Bari, su disposizione dei pm baresi, ha perquisito le sedi della Reggina1914 srl, in modo da acquisire documenti utili alle indagini. La circostanza è stata segnalata alla Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio) della Figc.

      Società non preoccupata

      La Reggina 1914 Srl, secondo indiscrezioni, diramerà in mattinata un comunicato sulla vicenda del presunto credito fittizio di 703mila euro ricevuto a titolo di permuta, nell'aprile 2022, durante la gestione dell'ex presidente Luca Gallo, da una società sotto inchiesta a Bari. Secondo quanto trapela dalla società, comunque, non ci sarebbero preoccupazioni dell'attuale gestione. Ufficialmente, invece, nessuna dichiarazione da parte del presidente della società Marcello Cardona e del patron Felice Saladini che ha rilevato la Reggina il 17 giugno scorso.

      Società, nessun coinvolgimento

      "La Società Reggina 1914 Srl, non è in alcun modo coinvolta e non ha mai avuto nessun rapporto con i soggetti sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Bari". Così, con uno scarno comunicato, la società amaranto commenta l'inchiesta dei magistrati pugliesi per indagini di natura fiscale. Nella nota la Reggina afferma che "nella giornata di ieri sono stati acquisiti dalla Guardia di finanza alcuni documenti relativi alle precedenti gestioni della Reggina 1914. L'acquisizione è stata fatta su richiesta della Procura della Repubblica di Bari per indagini di natura fiscale. Non è stato acquisito né richiesto alcun documento riguardante l'attuale gestione o proprietà".

      Perquisita sede, auto e altre pertinenze

      La perquisizione ha riguardato la sede della società calcistica Reggina 1914 srl, in via delle Industrie, a Reggio Calabria, rappresentata legalmente da Paolo Castaldi, al momento non indagato, le autovetture e ogni altro luogo e le relative pertinenze nella disponibilità della società. Sono stati inoltre acquisiti i dati dei sistemi informativi e telematici nella disponibilità della Reggina, compresi i supporti di memoria e gli apparecchi cellulari per l'estrazione forense dei contenuti. La Guardia di finanza è alla ricerca di documenti, anche extra contabili, che potrebbero essere riconducibili alle attività illecite per cui si procede. In particolare si cercano i contratti e le bozze dei contratti di sponsorizzazione, scritture private, rubriche, agende, annotazioni, manoscritti ed ogni altro documento di interesse investigativo. La perquisizione è stata disposta d'urgenza dal procuratore Roberto Rossi e dal sostituto Lanfranco Marazia per "non consentire condotte di occultamento o distruzione delle cose da ricercare". L'indagine riguarda un credito fiscale ritenuto fittizio di oltre 700mila euro che la Reggina avrebbe ricevuto da una società sotto inchiesta a Bari - a titolo di permuta, quale pagamento di una sponsorizzazione - e che avrebbe utilizzato, nell'aprile 2022, per compensare debiti tributari e previdenziali relativi ai periodi di imposta dal 2016 al 2020. In sostanza - si rileva in ambienti vicini alle indagini - la Reggina ha pagato con moneta inesistente la sua permanenza nel campionato di serie B. La circostanza è stata segnalata dalla Procura di Bari alla Covisoc della Figc.

      Sanzioni

      Se confermato l'illecito la Reggina sarebbe incorsa nella violazione dell'Art. 31 comma 2 del Codice di diritto sportivo che recita:
      La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
      Art.8
      1 . Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

      g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di af flittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
      h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
      i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
      l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
      ...

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