NuovaCosenza.com
Google
su tutto il Web su NuovaCosenza
mail: info@nuovacosenza.com
Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtitą . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .
 

      Condividi su Facebook

    Cosenza, riappare Della Corte, ma con un ricorso

     

    Cosenza, riappare Della Corte, ma con un ricorso

    29 giu 13 Ha del grottesco il caso del portiere Della Corte presentato a Cosenza il 30 marzo 2012 per sostituire Ramunno infortunato ma mai impiegato tra i pali. Il giocatore dopo neanche due settimane dalla presentazione andò via senza alcun preavviso e non si presentò agli allenamenti. Per giustificare la sua asenza fece pervenire alla società dei certificati medici e poi sparì nel nulla. Qualcuno voleva segnalare ironicamente il caso a "Chi l'ha visto". Oggi lo stesso si trova ad aver vinto un reclamo contro il Cosenza per non aver percepito alcunchè. La nuova Cosenza Calcio ha presentato ricorso. Sarà materia dei giudici sportivi. Di seguito il dispositivo ed il comunicato della Nuova Cosenza

    Il dispositivo della Commissione sportiva:

    "Con reclamo trasmesso Racc. A.R. in data 27/03/2013 il sig. Giuseppe Della Corte si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società Nuova Cosenza Calcio Srl un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di 4mila euro relativamente alla Stagione Sportiva 2011-2012. Precisando di aver percepito rate per 500 euro richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma rimanente di 3500 euro. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società Nuova Cosenza Calcio Srl al pagamento in favore del sig. Giuseppe Della Corte della somma di 3500 euro. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle Noif"

    Il Comunicato della Nuova Cosenza Calcio

    In ordine alla vertenza relativa al mancato pagamento di alcune spettanze del calciatore Giuseppe Della Corte relativamente alla stagione sportiva 2011-2012, si comunica che la Nuova Cosenza Calcio ha fatto rilevare nelle sedi competenti la mancata ricezione della preliminare comunicazione prevista dalle norme al fine di predisporre adeguata difesa. La Commissione ha ritenuto di superare tale preliminare eccezione ed ora nel ricorso che il Cosenza presenterà saranno svolte le deduzioni alla base del mancato riconoscimento delle spettanze relativamente al comportamento posto in essere all' epoca dal tesserato. La società si dichiara fiduciosa in un accoglimento del ricorso circa la non dovutezza delle somme o piuttosto per una sostanziale riduzione. La Società comunica, altresì che non esiste alcuna altra vertenza con tesserati della presente o passata stagione.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Cerca con nell'intero giornale:

    -- > Guarda l'indice delle notizie su: "Calcio"

     

     

 

Video

Foto

 


    Facebook
 Ultime Notizie
 

Multimedia


 

Web TV -  Video

 

 
Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Universtitą . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo .

Copyright © 2017 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713 del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto
Dati e immagini presenti sul giornale sono tutelati dalla legge sul copyright. Il loro uso e' consentito solo previa autorizzazione scritta dell'editore