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    Cosenza, il TNAS dice no ad Arcidiacono

     

    Cosenza, il TNAS dice no ad Arcidiacono

    18 feb 13 Il Tnas rigetta il ricorso di Pietro Arcidiacono contro la squalific di otto mesi inflitta al fantasista rossoblu per la vicenda della maglietta pro Speziale. Infatti il Collegio arbitrale (Avv. Dario Buzzelli, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Benincasa e Prof. Avv. Massimo Zaccheo) della controversia tra il Sig. Pietro Arcidiacono e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha emesso oggi il lodo arbitrale respingendo l’istanza. Il dispositivo prevede che le spese degli onorari, dei diritti amministrativi e di lite siano poste a carico della parte che ha promosso l’istanza. Questa l'istanza:

    FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
    1).- Con provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 54 del 21 novembre 2012 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Pietro Arcidiacono la sanzione della squalifica fino al 20.7.2013 per violazione dell’art. 1 del C.G.S., per avere – in occasione della gara disputata il 17 novembre 2012 tra le fila della Nuova Cosenza Calcio contro la Sambiase, valida per il girone I del campionato di Serie D – «esibito verso la postazione di una emittente televisiva nazionale una maglia recante, a caratteri cubitali, una scritta (Speziale Innocente) esaltante l’autore di un gravissimo episodio di violenza nei confronti del quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna per omicidio preterintenzionale di un funzionario della Polizia di Stato». Avverso tale decisione ha proposto ricorso il calciatore che la Corte di Giustizia Federale ha rigettato con provvedimento pubblicato nel solo dispositivo con Comunicato Ufficiale n. 109/CGF del 7 dicembre 2012. 1
    2).- Contro tale provvedimento ha proposto istanza di arbitrato (protocollata al n. 13 del 4 gennaio 2013) il Sig. Pietro Arcidiacono, nominando quale arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa e rassegnando le seguenti conclusioni: «in via principale e nel merito annullare la sanzione inflitta all’istante; in via subordinata ridurre la sanzione inflitta all’istante, contenendola in mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di squalifica; in ulteriore subordine ridurre la sanzione inflitta in una meno afflittiva. In via istruttoria si chiede di essere ascoltati in sede di discussione». L’istante ritiene che sia insussistente la violazione contestata, non risultando essa nè dal rapporto del direttore di gara, nè da quello degli assistenti. E non potendosi neppure desumere dalla segnalazione del Commissario di campo che l’art. 35 C.G.S. circoscrive ai soli fatti di condotta violenta o concernente l’uso di espressione blasfema. Aggiunge che alla scritta «Speziale innocente», in ipotesi apparsa sulla maglia del giocatore, lungi dal potersi attribuire l’idoneità e/o il significato di magnificare l’autore dell’omicidio preterintenzionale dell’ispettore Raciti, potrebbe al più attribuirsi il significato di una, seppure non condivisibile manifestazione del pensiero, salvaguardato anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Osserva infine come la sanzione comminata risulta comunque sproporzionata in rapporto sia al successivo atteggiamento del giocatore, il quale immediatamente dopo la gara e nei giorni successivi ha spiegato il proprio gesto e chiesto scusa alla famiglia Raciti, che alle sanzioni irrogate in precedenti analoghe fattispecie.
    3).- Con memoria in data 7.1.2013 si costituiva la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), nominando quale arbitro il Prof. Massimo Zaccheo e chiedendo l’integrale rigetto dell’istanza di arbitrato.
    4).- Costituitosi il Collegio arbitrale, con la nomina dell’Avv. Dario Buzzelli quale terzo arbitro con funzioni di presidente, all’udienza del 5 febbraio 2013 la parte istante depositava la motivazione della decisione impugnata e veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione. Su richiesta concorde delle parti, e dopo che l’istante rilasciava alcune dichiarazioni, si procedeva quindi alla discussione, nel corso della quale le difese illustravano le proprie posizioni replicando a quelle avversarie.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    5).- Con il primo motivo di ricorso l’istante deduce l’insussistenza della violazione contestata per mancanza di prova, avendo il Giudice Sportivo basato la propria 2 decisione sul referto del Commissario di campo il quale, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., punto 1.4, potrebbe segnalare solo fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema. Ritiene il Collegio che tale censura non meriti accoglimento. Ed invero, l’art. 35, punto 1.3. C.G.S., nel disciplinare il procedimento di irrogazione delle sanzioni, indica i documenti che fanno piena prova di quanto accaduto sul campo, ma non esclude l’utilizzabilità di prove diverse ed atipiche quale, certamente, deve ritenersi la relazione del Commissario di campo. È peraltro onere della parte ricorrente contestare specificamente il fatto da cui è scaturita la sanzione, e ciò sia in base al principio dispositivo di cui all’art. 115, comma 1°, c.p.c., sia in ossequio ai doveri di correttezza e lealtà cui il giocatore è tenuto. Nel ricorso, non solo non si nega il fatto storico, ma si richiamano le giustificazioni che il giocatore ha fornito pubblicamente sia dopo la gara che nei giorni successivi, nonché le scuse presentate alla famiglia Raciti (cfr. pag. 4 del ricorso alla corte di Giustizia Federale). Non vi è dunque alcuna contestazione del fatto, che può dunque dirsi acclarato e che è consistito nel gesto del ricorrente di esporre, in favore di telecamera e dopo aver segnato una rete, la propria maglia con la scritta «Speziale innocente».
    6).- Sostiene tuttavia l’istante che a tale scritta non possa attribuirsi il significato di magnificare l’autore dell’omicidio preterintenzionale dell’Ispettore Capo Filippo Raciti. Lo stesso ricorrente avrebbe ripetutamente spiegato che il suo gesto non voleva offendere nessuno, ma semplicemente offrire conforto alla famiglia dello Speziale, che il ricorrente conosceva fin da bambino. Sotto diverso aspetto, richiama la tutela della libertà di espressione garantita dall’art. 21 Cost. e l’inidoneità del gesto a dileggiare la memoria di Filippo Raciti. A giudizio del Collegio nessuno di tali rilievi si appalesa idoneo a privare il fatto della sua valenza lesiva dei valori sportivi. Come rilevato dalla parte intimata, il fatto si è verificato pochi giorni dopo che la Corte di Cassazione si pronunciasse in modo definitivo sulla responsabilità di Antonino Speziale per la tragica morte dell’Ispettore Capo Filippo Raciti, avvenuta in occasione degli scontri tra tifosi e forze dell’ordine al termine della gara del campionato di calcio di serie A Catania-Palermo. Evento che ha suscitato profonda commozione e indignazione non solo nel mondo sportivo ma nell’intero Paese. 3 Il gesto dell’istante di reclamare, mercé l’esibizione della propria maglia con la richiamata scritta, davanti alle telecamere della televisione, proprio durante lo svolgimento di una gara di calcio ed in occasione del particolare momento di esaltazione collettiva che caratterizza la segnatura del goal, l’innocenza dell’autore di tale grave delitto in palese contestazione delle statuizioni, ormai definitive, della magistratura, integra indubitabilmente quella condotta contraria ai doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 1 C.G.S. Per questa condotta all’Arcidiacono è stata altresì comminata la misura restrittiva del “D.A.S.P.O.” per un periodo di 3 anni, pur essendogli consentito di poter disputare le gare della propria squadra una volta scontata la sanzione in sede sportiva. In questo contesto, non giova al ricorrente il richiamo all’art. 21 Cost. È ovvio che non può essere limitato il diritto degli sportivi di esprimere il proprio pensiero, tramite la parola, lo scritto e “ogni altro mezzo di diffusione”. Ciò che, invece, non è consentito è la condotta posta in essere dall’istante che per di più ha lanciato il suo messaggio approfittando del momento in cui esso poteva godere della massima, per quanto inopportuna e negativa, eco, completamente disinteressandosi degli effetti nefasti che ciò poteva produrre in capo alla già provata famiglia Raciti e sul già troppo agitato clima di alcune tifoserie notoriamente e pericolosamente ostili alle Forze dell’Ordine, nonché inclini a produrre quelle violenze di cui gli scontri di Catania del 2007 hanno rappresentato la più grave e allarmante espressione. Non è inopportuno ricordare che, proprio allo scopo di evitare impropri sfruttamenti politici o economici dell’evento sportivo, l’art. 72, comma 4, delle NOIF vieta l’esposizione sulle maglie di gioco di distintivi o scritte di natura politica o confessionale nonché, al comma 5, l’apposizione di qualsiasi segno diverso dal marchio dello sponsor tecnico sull’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di gioco.
    7).- In via subordinata il ricorrente deduce che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata rispetto al fatto, anche alla luce di alcuni precedenti, asseritamente analoghi a quello di cui si discute, in cui noti calciatori hanno subito sanzioni minime per gesti o scritte ritenuti offensivi. Ritiene il Collegio che anche tale richiesta subordinata risulti priva di pregio. La sanzione applicata non appare infatti di portata tale da inficiare la carriera sportiva del ricorrente, e non è comunque sproporzionata rispetto alla portata lesiva del comportamento da questi tenuto che, per la particolare tempistica, per l’attualità e 4 drammatica concretezza degli interessi lesi, non può essere oggetto, a giudizio del Collegio, di sanzioni più lievi, nemmeno tenendo in conto la resipiscenza del giocatore.
    8).- Il regolamento delle spese di lite e di funzionamento del Collegio arbitrale segue la soccombenza.

    P.Q.M.

    Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
    a) rigettal’istanzadiarbitrato;
    b) liquida i propri onorari complessivamente in € 2000,00, che pone a carico della parte istante, con il vincolo della solidarietà;
    c) pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
    d) condanna la parte istante al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, liquidate nella misura di € 500,00 oltre IVA e CNA;
    e) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti;
    f) manda alla Segreteria del T.N.A.S. di dare comunicazione del presente lodo alle parti.

    Così deliberato in data 5 febbraio 2013 in Roma e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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