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    Cosenza calcio, ancora una volta deferito alla disciplinare

     

    Cosenza calcio, ancora una volta deferito alla disciplinare

    31 mag 11 Il procuratore federale, su segnalazione della Covisoc (Commissione di vigilanza sui bilanci societari), ha deferito quattro società di Lega Pro - Sangiovannese, Aurora Pro Patria, Pomezia e Cosenza - alla Commissione disciplinare per il mancato deposito di documenti previsti dall'articolo 85 del Noif (Norme organizzative interne federali). La documentazione mancante riguarda tra l'altro bilancio, budget, ritenute e contributi. E' quanto si legge in un comunicato della Federcalcio qui pubblicato in integrale:

    Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo I) punto 2) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. FAILLI Andrea, legale rappresentante della A. C. Sangiovannese 1927 S.r.l.,
    - il Sig. IMPARATO Luigi, legale rappresentante della A. C. Sangiovannese 1927 S.r.l., per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla
    normativa federale, del progetto di bilancio corredato dalla relativa documentazione.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la A. C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo VII) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. VOLPI Luciano, legale rappresentante della Società A. C. Sangiovannese 1927 S.r.l.,
    - il Sig. IMPARATO Luigi, legale rappresentante della A. C. Sangiovannese 1927 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la A. C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 2) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. VOLPI Luciano, legale rappresentante della Società A. C. Sangiovannese 1927 S.r.l.,
    - il Sig. IMPARATO Luigi, Consigliere delegato e legale rappresentante della A. C. Sangiovannese 1927 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la A. C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo II) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. VOLPI Luciano, legale rappresentante della Società A. C. Sangiovannese 1927 S.r.l.,
    - il Sig. IMPARATO Luigi, legale rappresentante della A. C. Sangiovannese 1927 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, della relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la A. C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo VII) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. SCHIAVON Maurizio, legale rappresentante della Pomezia S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la POMEZIA S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo II) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. SCHIAVON Maurizio, legale rappresentante della Pomezia S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, della relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la POMEZIA S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo II) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. PATTONI Massimo, legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, della relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo VII) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. PATTONI Massimo, legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 2) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. PATTONI Massimo, legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo II) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. FUNARI Eugenio, legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, della relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo VII) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    - il Sig. FUNARI Eugenio, legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto
    Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
    - la COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.
    per la violazione dell’art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 2) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.
    ? il Sig. FUNARI Eugenio, legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 S.r.l.,
    per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010.
    per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: ? la COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.;
    a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

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