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    Giudece Sportivo Prima Divisione

     

     

    Giudece Sportivo Prima Divisione: Una gionata a Di Bari, multa per i fumogeni al Cosenza

    12 ott 10 Il Giudice Sportivo Notaio Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta dell’ 11 – 12 Ottobre 2010 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

    1^ DIVISIONE - GARE DEL 10 – 11 OTTOBRE 2010
    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
    In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari alle societa':
    € 7.500,00 PISA 1909 S.S. S.R.L. per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società; perchè propri sostenitori due volte durante la gara intonavano cori offensivi verso il ministro degli interni (recidiva).
    € 7.500,00 REGGIANA 1919 S.P.A. perchè propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine, nonchè altri cori inneggianti alla discriminazione territoriale.
    € 6.500,00 CALCIO COMO S.R.L. perchè propri sostenitori più volte durante la gara, intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine e nei confronti del ministro degli interni (recidiva).
    € 6.500,00 NOCERINA S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco, numerose bottiglie d'acqua semipiene, senza colpire; gli stessi durante la gara intonavano cori di discriminazione razziale in occasione delle giocate di due calciatori di colore della squadra avversaria.
    € 6.500,00 TARANTO CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore tre petardi, senza conseguenze; gli stessi durante la gara intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine ed il ministro degli interni (recidiva).
    € 2.500,00 CREMONESE S.P.A. perchè propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine.
    € 2.000,00 JUVE STABIA S.P.A. perchè propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco in direzione di un assistente arbitrale alcune bottiglie in plastica vuote, senza colpire; per indebita presenza sulla propria panchina di persona non autorizzata, per il cui allontanamento era necessario l'intervento dell'arbitro.
    € 1.000,00 PAGANESE CALCIO 1926 SRL perchè persone non identificate, ma riconducibili alla società, sostavano indebitamente nel recinto di gioco, durante la gara, e non si allontanavano nonostante l'invito di un addetto federale.
    € 750,00 CAVESE 1919 S.R.L. perchè persona non identificata, ma riconducibile alla società, sostava indebitamente nel recinto di gioco durante la gara, ed al termine della stessa, entrava sul terreno di gioco.
    € 500,00 COSENZA CALCIO 1914 SRL perchè propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze; per mancata assistenza alla terna arbitrale dopo il termine della gara.
    € 500,00 LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di persona non identificata, ma riconducibile alla società.

    ALLENATORI - AMMONIZIONE
    BRAGLIA PIERO per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).
    RAGGI MAURIZIO (PERGOCREMA 1932 S.R.L.) per comportamento non regolamentare in campo, durante la gara (espulso, all. in seconda).

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
    SABATO ROBERTO (RAVENNA CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
    SERVILI ANDREA (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL) per avere sgambettato un avversario lanciato a rete senza ostacolo.
    TURIENZO JIMENES FEDERICO E (CAVESE 1919 S.R.L.) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro.
    DI BARI VITO (COSENZA CALCIO 1914 SRL) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
    PICCINNI MARCO (LUCCHESE LIBERTAS 1905SRL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
    TERRA ERNESTO (SORRENTO CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
    CALCIATORI NON ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
    CARPARELLI MARCO (PISA 1909 S.S. S.R.L.) per avere proferito espressione blasfema, non percepita dall'arbitro. (r.proc.fed.).

     

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