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    Chizzoniti "Giudici Rappoccio hanno ignorato istanza"

     

     

    Chizzoniti "Giudici Rappoccio hanno ignorato istanza"

    01 ott 13 Il consigliere regionale Aurelio Chizzoniti ha inviato un'integrazione alla precedente istanza di ricusazione del collegio giudicante il "caso Rappoccio" al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria Giovanbattista Macrì, al Procuratore Capo presso il Tribunale di Catanzaro Antonio Vincenzo Lombardo, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Vicepresidente del Csm, al Ministro della Giustizia e, per conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, all' Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, ai Presidenti dell'Anm di Roma e di Reggio Calabria. "Ad integrazione dell'esposto-denuncia del 22 settembre 2013, presentato in data 25 del mese andante", Chizzoniti rende nota "la rinuncia ai mandati difensivi ex ante conferitemi e pendenti innanzi i Collegi presieduti dal dott. Esposito ribadendo un insolito affectio causae. Infatti - spiega Chizzoniti - lo stesso magistrato, pur non obbligato ope legis a disimpegnarsi dal processo Rappoccio, quantomeno fino alla decisione della Corte in ordine alla dedotta istanza ex artt. 36-37 c.p.p., ben avrebbe potuto rinviare il predetto processo non foss'altro perché, pur programmato per le 15 del 25 settembre 2013, è stato 'puntualmente' chiamato alle 21. L'ora tarda sarebbe stata una valida e persuasiva ragione di 'conveniente opportunità' per un differimento indolore che invece è sfuggita al pur esperto Magistrato. Quest'ultimo, inoltre, avrebbe potuto utilizzare anche un ulteriore motivo 'conveniente' per differire raffinatamente e non per ragioni tecniche il prefato processo, attesa l'assenza dell'imputato Rappoccio costretto a far ritorno a Messina per motivi connessi agli orari degli aliscafi che non gli hanno consentito di partecipare all'udienza tardissimamente iniziata". "La determinazione del presidente Esposito - prosegue Chizzoniti - ha prodotto la rinnovazione degli atti escutendo un solo teste già sentito ed uno mai sentito, a fronte di oltre trenta testimonianze indicate dalle varie parti. Detto comportamento, pur conforme alla previsione codicistica vigente, è certamente sottratto a quelle norme non scritte la cui efficacia non è di secondaria importanza rispetto a quella di regole espressamente disciplinate. Non a caso la stampa locale ha stigmatizzato il sorprendente furore processuale del Presidente Esposito. Se poi si aggiunge che il dott. Esposito, pur informato dell'avvenuta presentazione dell'istanza de qua, attraverso il deposito di copia della stessa presso la Cancelleria del Giudice ricusando, non ha avvertito la sensibilità di informare l'Aula procedendo come se nulla fosse, si ha un quadro chiaro del giudicante tutt'altro che disponibile a 'perdere' il prezioso processo. Atteggiamento ingiustificabile da parte di un magistrato, nella specie, sicuramente ghiotto di utopie giuridiche sfociate nella mai giustificabile escarcerazione di Rappoccio per le motivazioni di cui al gravato provvedimento ex art. 299 c.p.p.''. ''Il medesimo, unitamente ai dottori Varrecchione e Fiorentini - scrive Chizzoniti - dovrà spiegare se quanto scritto apertis verbis dal Tdl appena in data 25 settembre 2013, in ordine all'esigenza prioritaria di acquisire le prove testimoniali scevre da qualsivoglia condizionamento da parte di Rappoccio, fosse una chimera inseguita dal Tribunale del Riesame, oppure se è stata pura follia aggirare detta imponente pronuncia che cautelava la genuinità della prova. Sul punto il Tribunale ha optato per la considerazione de minimis non curat praetor… In quest'ottica, l' 'avanzata' del dott. Esposito tonifica ulteriormente l'obbligo di astensione attesa l'innegabile coesistenza di 'gravi ragioni di convenienza' tali da menomare la libertà di determinazione del giudice, ovvero, secondo la comune coscienza, di dare luogo al sospetto di una sua non completa imparzialità". "La previsione di cui all'art. 36 I co. lett. h c.p.p. appare funzionale - conclude Chizzoniti - ad assorbire nel sistema positivo una norma di chiusura tesa a ricomprendere tutte quelle ipotesi (anche di natura deontologica) non analiticamente e specificamente indicate, in funzione profilattica della garanzia di buon andamento dell'amministrazione della giustizia".

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