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    Consulta boccia legge regionale agenzia beni confiscati

     

     

    Consulta boccia legge regionale agenzia beni confiscati

    23 feb 12 La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittima incostituzionale di due leggi regionali che riguardano l'istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria (legge n. 7 del 7 marzo 2011) e quella sulle misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria (legge n. 4 del 7 marzo 2011). Per entrambe le leggi regionali la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva promosso questione di illegittimità costituzionale. Sul fronte della legge per l'agenzia regionale dei beni confiscati la Corte Costituzionale ha ritenuto che "l'agenzia regionale ed i compiti ad essa conferita si sovrappongono alla disciplina statale e, precipuamente, a quella concernente l'Agenzia Nazionale per i l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; disciplina che si collocherebbe nel solco delle materie, riservate allo Stato, inerenti all'ordine pubblico e sicurezza, all'organizzazione amministrativa, alla giurisdizione, alle norme processuali e all'ordinamento penale". Nella sentenza si evidenzia inoltre che "in considerazione della ratio sottesa alla normativa, concernente la regolamentazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, le disposizioni in esame, peraltro sovrapponendosi in maniera distonica a quelle nazionali, invadono l'ambito di competenza esclusiva riservata allo Stato". I giudici della Corte Costituzionale rilevano inoltre che la "legge regionale ha espressamente conferito non solo delle facoltà, ma anche dei precipui compiti di amministrazione, vigilanza e custodia dei beni sequestrati, muovendosi in direzione opposta rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale di gestire in maniera unitaria e coordinata i beni sequestrati e di programmare organicamente la loro destinazione. Diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale, invero, la legge regionale conferisce direttamente all'Agenzia regionale, e non alla Regione, tanto la facoltà di chiedere in assegnazione detti beni, quanto il compito di amministrare quelli eventualmente assegnati alla Regione Calabria". Per quanto riguarda la legge regionale sulle misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria, la Corte Costituzionale ha rilevato che "il legislatore statale, in particolar modo nel settore degli appalti pubblici, è già intervenuto allo scopo specifico di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e così di prevenire la commissione di reati che possano originarsi dal maneggio del pubblico denaro, con riferimento soprattutto all'infiltrazione criminale e al riciclaggio". L'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2011 utilizzata, secondo i giudici della Corte Costituzionale, una tecnica elaborata dalla legislazione statale. Per giunta, per la parte relativa alle risorse pubbliche impiegate per gli appalti, una simile sovrapposizione "determina - è scritto nella sentenza - un potenziale contrasto con l'articolo 3 della legge 136 del 2010, con riguardo sia al divieto di impiegare una pluralità di conti, sia e soprattutto alla soglia di 10.000 euro il cui raggiungimento determina l'obbligo del conto dedicato, che è invece assente nella disciplina nazionale". In altri termini sia la finalità della legge impugnata, sia l'oggetto materiale "su cui impatta - proseguono i giudici - e sia lo strumento normativo impiegato, gravitano nel campo già occupato dalla normativa statale, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, rispetto alla quale il legislatore regionale è invece estraneo". La Consulta, infine, ritiene che "la disposizione impugnata ha invaso la sfera di competenza legislativa dello Stato e va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima. Ne deriva in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale, posto che, in assenza dell'articolo 2, gli articoli 1 e 3 risultano privi di significato normativo".

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