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Tar del Lazio annulla scioglimento Comune Tropea
Tar del Lazio annulla scioglimento Comune Tropea 07 giu 17 Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso che era stato presentato per chiedere l'annullamento dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Tropea. Il ricorso era stato proposto dal sindaco, Giuseppe Rodolico, e da due assessori, assistiti dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro. Lo scioglimento del Comune era stato disposto dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto del 2016 su proposta dell'allora Ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Secondo gli avvocati Gualtieri e Verbaro, "mancavano del tutto gli elementi per adottare il provvedimento di scioglimento del Comune perché non c'era nulla che potesse fare presumere infiltrazioni nell'ente da parte della criminalità organizzata". L'accesso antimafia nel Comune di Tropea che aveva portato allo scioglimento degli organismi di gestione dell'ente era stato disposto il 22 ottobre del 2015, su proposta dell'allora prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Bruno, e si era concluso il 22 aprile scorso. Gli accertamenti avevano preso spunto da possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione del Comune, che il Tar, accogliendo il ricorso proposto dal sindaco Rodolico, ha ritenuto non dimostrate. E' rimasta indimostrata la tesi della sussistenza di elementi di condizionamento dell'azione amministrativa nel comune di Tropea, sciolto dal Consiglio dei Ministri nell'agosto 2016 su proposta dell'allora Ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Sono le motivazioni della sentenza del Tar del Lazio che ha oggi portato all'annullamento dello scioglimento per infiltrazioni mafiose dell'importante centro turistico calabrese. "La tesi della sussistenza di elementi probanti di condizionamento e collegamento – si legge nella lunga sentenza dei giudici amministrativi - è rimasta indimostrata, perché non emergono concrete azioni di interferenza amministrativa poste in essere da appartenenti a cosche operanti nel territorio, risultando, di contro, affidata al solo rilievo delle irregolarità elencate, le quali, sia per la loro consistenza che specificità, rivelano disfunzionalità non dissimili da quelle che interessano molte amministrazioni locali; laddove le irregolarità amministrative rilevanti non possono consistere in meri giudizi negativi sull'attività degli amministratori locali, ovvero in elementi che non rappresentino un serio indice della presunta esistenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso".
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