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    Incostituzionale art.1 legge elettorale regionale

     

    Incostituzionale art.1 legge elettorale regionale

    22 nov 16 La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge elettorale regionale della Calabria nella parte in cui escludeva dall'elezione in Consiglio il miglior candidato a presidente sconfitto. Ad investire la Corte Costituzionale era stato il Tar Calabria cui era ricorsa Wanda Ferro, di Fi, candidata alla presidenza nelle elezioni del novembre 2014 e risultata la miglior perdente dietro l'eletto Mario Oliverio. La Ferro chiedeva di essere ammessa, escludendo il candidato eletto col minor numero di voti delle liste di Fi, Cdl e Fdi. La nuova legge calabrese aveva soppresso il riferimento all'art. 5 della legge costituzionale 1/99 che, in via transitoria, prevede, l'elezione a consigliere del miglior perdente alla carica di Presidente. La Consulta ha eccepito che la legge calabrese è stata approvata il 12 settembre 2014, quando il Consiglio regionale era in regime di prorogatio per le dimissioni di Giuseppe Scopelliti, rassegnate il 29 aprile e comunicate il 3 giugno. La Regione si è difesa sostenendo che la modifica è stata attuata in conseguenza di un'impugnazione da parte del Governo di un testo precedentemente approvato, ma l'Alta Corte ha rilevato come "per recepire i rilievi formulati nel ricorso del Governo, sarebbe stato sufficiente limitare l'intervento a quella sola parte dell'art. 5, comma 1, che consente, per l'assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo". "Nel caso in esame - scrivono i giudici della Consulta - non ricorreva la necessità di intervenire su disposizioni che, oltre a non formare oggetto di alcuna impugnativa, non ricadevano, neppure indirettamente, nell'oggetto delle censure relative alla previsione di seggi aggiuntivi e, quindi, al superamento del numero massimo di consiglieri, stabilito dall'art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. La disposizione censurata ha eliminato, infatti, dalla legge elettorale non solo la disposizione che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, ma l'intera disciplina dell'attribuzione del seggio al miglior perdente".

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