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    Cdm impugna tre leggi regionali, in Calabria quella del Centro Sangue

     

     

    Cdm impugna tre leggi regionali, in Calabria quella del Centro Sangue

    08 set 11 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, ha impugnato tre leggi regionali. E' stata invece deliberata la non impugnativa per altre 11 leggi regionali. Le tre leggi impugnate sono della regione Piemonte ("Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011") del Friuli Venezia Giulia ("Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore") e della Calabria ("Istituzione del Centro Regionale Sangue". E' stata decisa, inoltre, la rinuncia all'impugnativa della legge regionale della Regione Calabria relativa a "Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria" e la rinuncia parziale alle leggi della Regione Calabria n. 34 ("Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale", collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011) Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002 e della Regione Friuli Venezia Giulia "Dsposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

    Impugnata legge Centro Sangue. ''Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto, e su conforme parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha impugnato la legge regionale della Regione Calabria n. 24 del 2011 recante "Istituzione del Centro Regionale Sangue". Lo riferisce un comunicato del Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio. "La suddetta legge - prosegue il comunicato - è stata censurata dal Governo nella parte in cui eccede dalle competenze regionali in quanto, in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario e del conseguente commissariamento, crea e disciplina un nuovo ente destinato ad operare nell'ambito sanitario e demanda alla Giunta regionale specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria. Così disponendo la legge in esame interferisce, innanzitutto, con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione e,inoltre, prevedendo interventi, anche finanziari, non contemplati nel piano di rientro, si pone in contrasto, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica secondo i quali gli interventi previsti nell'Accordo e nel relativo Piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a non adottare nuovi provvedimenti legislativi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro". "La legge in parola - prosegue la nota - è, inoltre, priva di copertura finanziaria e, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione". "Inoltre, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.127 della Costituzione, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto - riporta ancora la nota - ha rinunciato all'impugnativa nei confronti dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Calabria n.3 del 2011 recante 'Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditorià impugnata dal Governo nel Consiglio dei Ministri dello scorso 5 maggio 2011. La norma regionale, infatti, dopo aver obbligato all'inserimento nei contratti pubblici di una clausola risolutiva espressa in caso di accertata mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalita', di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o contro la libertà degli incanti, aveva previsto che il mancato inserimento di tale clausola o la sua mancata attivazione determinassero la nullità del contratto e costituisse causa di responsabilità amministrativa e/o disciplinare. Si era pertanto rilevata la violazione dell' art. 117, secondo comma, lettera l), Cost che riserva alla competenza statale la materia dell"ordinamento civilé". "Con la legge n.22 del 18 luglio 2011, esaminata con esito positivo dal Consiglio dei Ministri dello scorso 1 settembre 2011 - è scritto ancora nella nota - la Regione Calabria, così come concordato nel corso di una riunione al Dipartimento Affari Regionali, ha modificato la norma impugnata, abrogando il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2011 e quindi facendo venir meno i motivi del ricorso ed inoltre, ha rinunciato all'impugnativa nei confronti dell'art. 49 della l.r. della Regione Calabria n.34 del 2010 recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Art. 3, comma 4, della legge regionale n.78/2002'. L'art. 49, concernente la materia dei servizi aeroportuali era stato impugnato dal Governo nel C.d.M. dello scorso 23 febbraio 2011 per contrasto con l'art. 117, commi 1 e 2 della Costituzione. Con la legge n. 25/2011, esaminata con esito positivo dal Consiglio dei Ministri dello scorso 1 settembre 2011, la Regione Calabria, così come concordato nel corso di una riunione tenutasi presso il Dipartimento Affari Regionali, ha modificato la norma impugnata adeguandosi ai rilievi governativi e quindi facendo venir meno i motivi del ricorso".

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