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    Corte Costituzionale boccia legge finanziamento Stazione Unica Appaltante

     

     

    Corte Costituzionale boccia legge finanziamento Stazione Unica Appaltante

    12 mag 11 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 163, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 sulla Definizione del sistema di finanziamento della Stazione unica appaltante perché non ha rispettato i vincoli imposti da piano di rientro dal debito sanitario. A sollevare il giudizio di legittimità era stato il Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso del settembre 2010, in riferimento all'art. 117 della Costituzione. La norma impugnata, secondo la Consulta, "prevedendo genericamente che il sistema di finanziamento della Stazione unica appaltante è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla misura dell'1% dei singoli provvedimenti di gara, di cui all'art. 10 , della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 sull'istituzione della Stazione unica appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, violerebbe i principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, non avendo rispettato gli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro oggetto dell'accordo stipulato il 17 dicembre 2009 dalla Regione". "Nel caso di specie - scrivono i giudici della Corte Costituzionale - risulta evidente come la Regione abbia contravvenuto all'accordo stipulato con lo Stato ed al relativo piano di rientro del disavanzo, laddove era previsto, fra l'altro, che, entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale dovesse modificare lo strumento di finanziamento della Stazione unica appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che preveda un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa. La disposizione censurata, invece, non solo non ha fissato alcun tetto di spesa, ma non ha dettato alcun criterio per la Giunta, al fine di determinare l'entità della deroga al generale sistema di finanziamento della Stazione unica appaltante, lasciando un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l'adozione del piano di rientro".

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