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    CdM impugna tre leggi regionali della Calabria

     

     

    CdM impugna tre leggi regionali tra cui quella che istituisce Agenzia Beni confiscati

    05 mag 11 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, e su conforme parere dei competenti Ministeri, ha impugnato una serie di leggi regionali. In particolare tre della Calabria ("Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndragheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria", "Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria", "Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria") due della Campania ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania", "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013 della Regione") e una del Molise ("Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise"). Sono stati, tuttavia, d'intesa con le regioni interessate, già individuati percorsi che porteranno alla modifica delle parti impugnate delle leggi e, nel caso, alla conseguente rinuncia alle odierne impugnative.

    Questi i motivi: La legge regionale 3 del 2011, recante "Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndragheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria", impugnata dal Consiglio dei Ministri, secondo quanto riferisce un comunicato del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio, "nel prevedere interventi a sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e misure di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria, detta disposizioni riguardanti i contratti pubblici". "La legge - è detto nella nota - è stata censurata relativamente alla norma (art. 2 comma 2) che, dopo aver obbligato all'inserimento nei contratti pubblici di una clausola risolutiva espressa in caso di accertamento della mancata denuncia all'Autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalita', di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione e contro la libertà degli incanti, prevede che il mancato inserimento di tale clausola o la sua mancata attivazione determinino la nullità del contratto e costituiscano causa di responsabilità amministrativa e/o disciplinare. Ciò incide nella materia 'ordinamento civile' riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 della Costituzione". "Su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze - si afferma ancora nel comunicato - è stata impugnata la legge regionale 4 del 2011, recante 'Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabrià. L'impugnazione riguarda la parte della legge che dispone la tracciabilità dei flussi finanziari in modo non conforme alla disciplina nazionale di riferimento, violando l'art. 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari nonché in materia di ordine pubblico e sicurezza". "Su conforme parere del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno - si afferma ancora nel comunicato - è stata impugnata la legge regionale 7 del 2011 recante l'Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria che propone di istituire l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria. La normativa presenta vari profili di illegittimità costituzionale. L'art. 3, comma 1, lett. b) della legge, nel prevedere che la Regione sottoponga le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'"Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" attraverso protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione, si pone in contrasto con la normativa statale vigente di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, che non consente l'assegnazione degli immobili direttamente in favore di un' agenzia regionale, quale soggetto distinto, violando, altresì, l'articolo 117 della Costituzione. L'art. 3, comma 1, lettera c, nell'attribuire all'Agenzia regionale per i beni confiscati il compito di amministrare i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria 'assicurandone il riutilizzo per i fini di utilita' pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di ideé, si pone in contrasto con le previsioni contenute nella legge n. 575/1965, in base alle quali i beni immobili confiscati possono essere assegnati in concessione dalle regioni, sulla base di apposita convenzione a comunità anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato ecc. Tale disposizione si pone, altresì, in contrasto con il disposto costituzionale citato. L'art. 3, comma 1, lettera f), nell'attribuire all'istituenda Agenzia la funzione di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo, si pone in contrasto con il decreto legge 4 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge 50/2010, che, invece, attribuisce all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata tali forme di vigilanza. Tale disposizione non considerando il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, viola, altresì, l'articolo 117 della Costituzione. L'art. 3, comma 1, lett. h) prevede, inoltre, che l'Agenzia regionale collabori 'con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca'. Tale collaborazione non si rinviene nella normativa statale che, invece, individua espressamente quale soggetto deputato a fornire collaborazione all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, ponendosi, pertanto, in contrasto sia con la normativa statale succitata nonché con l'art. 117 della Costituzione".

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