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    Consulta rigetta ricorso Regioni contro nucleare, motivazioni

     

     

    Consulta rigetta ricorso Regioni contro nucleare, motivazioni

    22 lug 10 La legge delega del 2009 sull'energia elettrica nucleare non appare in contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. E' sulla base di questo principio che la Corte Costituzionale spiega il perche' ha rigettato, dichiarandoli in parte infondate e in parte inammissibili, i ricorsi presentati da 10 Regioni (Toscana, Umbria, Liguria,Puglia, Basilicata, Lazio, Calabria, Marche, Emilia Romagna e Molise). Nelle motivazioni della sentenza n.278, depositata in serata e scritta dal vicepresidente della Consulta, Ugo De Siervo, si fa notare, innanzitutto, che non e' ''posta in discussione ne' la scelta operata dal legislatore nazionale di rilancio della fonte nucleare, la quale esprime con ogni evidenza un principio fondamentale della produzione dell'energia, ne' la sussistenza delle condizioni che legittimano la chiamata in sussidiarieta', ma si contesta il difetto di un idoneo coinvolgimento regionale, conseguente a tale attrazione di competenza''. La Consulta ha dato quindi ragione all'Avvocatura generale dello Stato che per conto del governo aveva rilevato il ''carattere prematuro dell'impugnativa regionale''. La Consulta ritiene infatti che le Regioni che hanno presentato ricorso ''muovono dalla erronea premessa, secondo cui le disposizioni impugnate, nel prevedere espressamente una duplice forma di partecipazione del sistema regionale all'esercizio della funzione amministrativa chiamata in sussidiarieta', con cio' imporrebbero di escluderne una terza ritenuta costituzionalmente necessaria, ovvero l'intesa con la Regione interessata, ai fini della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare''. ''Tuttavia - aggiunge la Corte nella lunga sentenza di 90 pagine - il silenzio del legislatore delegante in proposito non ha, ne' puo' avere alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato impediente paventato'' dalle Regioni. E questo perche' e'' oramai principio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale che quest'ultima possa venire spogliata della propria capacita' di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarieta', a condizione che cio' si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non gia' al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere''. Dunque' e' al momento dell'esercizio della delega da parte del governo che ''il coinvolgimento delle Regioni interessate si impone con forza immediata e diretta''. ''Certamente - aggiunge la Corte Costituzionale - il legislatore è poi libero, e talvolta anche obbligato costituzionalmente, nell'attivita' di ulteriore rafforzamento delle istanze partecipative del sistema regionale e degli enti locali, per la quale, quando l'interesse in gioco non sia accentrato esclusivamente in capo alla singola Regione, ben si presta l'intervento della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali'' Ma - si conclude nel punto piu' rilevante delle motivazioni della sentenza - una volta chiarito in tal modo lo scopo perseguito dal legislatore delegante, in nessun caso esso si rivela incompatibile con la doverosa integrazione della delega, in punto di partecipazione della Regione interessata, per mezzo dell'intesa''.

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