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    Perugini revoca le deleghe agli assessori Lopez e Savastano

     

     

    Perugini revoca le deleghe agli assessori Lopez e Savastano

    18 apr 11 Il Sindaco di Cosenza, Avvocato Salvatore Perugini, ha disposto oggi la revoca delle deleghe assegnate agli Assessori Francesca Lopez e Cataldo Savastano. Questo il testo integrale del relativo provvedimento, nel quale sono contenute le motivazioni della decisione.
    I L S I N D A C O
    PREMESSA la discrezionalità del Sindaco nella insindacabile scelta intuitu personae degli Assessori; CONSIDERATO CHE: - l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere prettamente fiduciario di tale scelta; - l’ampiezza della discrezionalità del Sindaco nella scelta dei componenti della Giunta è garantita anche dalla facoltà di scegliere (nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) gli Assessori al di fuori del novero dei Consiglieri comunali, senza necessità che vi sia un’espressa previsione statutaria in tal senso; - il rapporto che lega il Sindaco ai suoi Assessori è, pertanto, a carattere eminentemente fiduciario non essendo prescritti specifici requisiti per la nomina ad Assessore; - la nomina e la revoca degli assessori sono, invero, atti altamente discrezionali fondati su un rapporto fiduciario il cui venir meno costituisce l’unico eventuale riferimento dovuto come motivazione; - l’art. 46 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, assegna al Sindaco il potere di nominare (comma secondo) e revocare (comma quarto) i componenti della Giunta ed impone un obbligo di motivazione solo nei confronti della comunicazione della revoca al Consiglio comunale; - la revoca dell’Assessore, infatti, secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, concreta un atto di natura squisitamente politica e come tale non motivabile, se non con la comunicazione al Consiglio delle ragioni che inducono il Sindaco a revocare l’Assessore (tra le molte: Cons. Stato, Sez. V, 12/10/2009, n. 6253); - la giurisprudenza amministrativa ha peraltro affermato che:
    • «specialmente a seguito della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, l’evoluzione della normativa in tema di individuazione e composizione degli organi di governo dell’Ente locale assume un ulteriore spiccato rilievo in ordine alla natura prevalentemente politica, anche degli atti di nomina e dei connessi provvedimenti di revoca dei componenti della Giunta; questi ultimi infatti si trovano ad operare, nell’ambito del rapporto fiduciario con il Sindaco, quali componenti dell’organo che deve individuare ed attuare gli obiettivi politici sulla scorta di un rapporto avente i caratteri sopra evidenziati; invero, nel contesto dell’equiparazione dei livelli di governo di cui all’art. 114 Cost. cit., va incidentalmente evidenziato come non siano mai stati sollevati dubbi di sorta in ordine alla natura degli atti di nomina e di sostituzione di un Ministro. Quindi anche l’atto di revoca ai sensi dell’art. 46, c. 4, del d.lgs. 267 cit. appare ormai emesso nell’esercizio di funzioni di indirizzo politico»;
    • «se la nomina di organi politici non può che assumere natura politica, sia che si tratti di nomina in via diretta (in sede elettorale), sia che avvenga in via indiretta (atto di composizione organo), analoga natura difficilmente può essere negata al contrarius actus della revoca, anche in considerazione del legame consequenziale con l’ulteriore e necessario atto di nomina dei nuovi assessori»;
    • «non può che assumere evidente significato in merito alla effettiva ratio legis, da individuare in via ermeneutica anche alla luce del vigente e sopravvenuto quadro costituzionale, la previsione espressa della necessità di motivazione in ordine al solo atto di comunicazione al consiglio comunale, il quale comunque non può che avere finalità esclusivamente politica»;
    • «La revoca nel contesto del peculiare peso politico assegnato al sindaco in funzione della elezione diretta, si ricollega come atto simmetricamente negativo, alla nomina e riposa su presupposti connessi a valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimessa in via esclusiva al sindaco» (TAR Liguria, I, 7/12/2004, n. 1600);
    QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO; RICHIAMATO il proprio provvedimento del 12/3/2010, prot. n. 1239/Gab. Sind., concernente - tra l’altro - la nomina ad assessori della Giunta comunale di: - CATALDO SAVASTANO con delega alle seguenti funzioni: Politiche di Welfare - Salute dei Cittadini - Piano Regolatore Sociale - Piani di Zona - Servizi Sociali - Coesione Sociale - Politiche Abitative e Familiari; - FRANCESCA LOPEZ con delega alle seguenti funzioni: Energia Ciclo Integrato dei Rifiuti. Igiene Pubblica (di concerto con Politiche Ambientali) - Rapporti con Consorzi e Società a Partecipazione Comunale;
    RITENUTO CHE:
    - alle prossime consultazioni amministrative, che si terranno il 15 e 16 maggio 2011, il Sindaco uscente parteciperà presentando la propria candidatura per il secondo mandato;
    - i richiamati Assessori CATALDO SAVASTANO e FRANCESCA LOPEZ non solo non hanno aderito alla ricandidatura del Sindaco ma, addirittura, hanno preferito accettare di candidarsi, per il rinnovo del Consiglio Comunale, in liste concorrenti, sostenendo la coalizione facente capo ad un diverso candidato a Sindaco; - pur rispettando la assoluta libertà di scelta, ma stigmatizzando l’ormai frequente costume del trasformismo politico non sorretto da alcuna motivazione, non vi è chi non veda come la scelta degli Assessori SAVASTANO e LOPEZ abbia irrimediabilmente ed irreversibilmente incrinato la sfera politica fiduciaria posta a base del rapporto tra Sindaco e Assessori; - chi, legittimamente, ritiene di fare scelte politiche diverse dovrebbe avvertire il dovere etico di compiere gli atti conseguenziali; - nel caso di specie, pur avendo ricevuto una comunicazione non sottoscritta dagli interessati ma dai loro rappresentanti politici, pubblicata dalla stampa, con cui si manifesta la disponibilità degli Assessori a rassegnare le dimissioni dalla loro carica, ad oggi nessuna volontà in tal senso è stata formalizzata; - il contrasto tra la dichiarata disponibilità alle dimissioni non seguita dalla formalizzazione evidenzia ulteriori profili di ambiguità che mal si conciliano con il rapporto fiduciario; - la comunicazione di che trattasi, ancora più ambiguamente, rimette alla valutazione del Sindaco decisioni che, per conseguenzialità, dovrebbero essere assunte da chi compie scelte politiche dissonanti con il rapporto fiduciario;
    CONSIDERATO, pertanto, il venir meno del rapporto fiduciario e la sussistenza di circostanze obiettive che ciò hanno determinato e ritenuta la conseguente urgente necessità di far cessare la vigenza del proprio atto di nomina degli Assessori Savastano e Lopez;
    DISPONE:
    — Di revocare, per i motivi di cui in espositiva, il proprio provvedimento del 12/3/2010, prot. n. 1239/Gab. Sind., limitatamente alla nomina degli Assessori SAVASTANO CATALDO e LOPEZ FRANCESCA.
    — Il presente atto sarà notificato, in copia integrale, agli interessati e comunicato al Consiglio comunale.

     

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