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    Consulta, incostituzionale inquadramento personale sanitario

     

     

    Consulta, incostituzionale inquadramento personale sanitario

    29 apr 10 La Consulta ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge regionale 46 del 31 dicembre del 2008 in materia d'inquadramento del personale sanitario. Con la sentenza, emessa dal collegio presieduto da Francesco Amirante, e' stato accolto il ricorso presentato nel marzo del 2009 dal Presidente del Consiglio dei ministri. La norma regionale dichiarata incostituzionale disponeva che ''il personale sanitario incaricato ai sensi della legge 740 del 9 ottobre 1970 e' inquadrato con uguale numero di ore contrattualizzate, nei ruoli del Servizio sanitario regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende sanitarie provinciali. Tale disposizione non si applica ai rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi della stessa legge. Il personale incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 dovra' eliminare eventuali situazioni di incompatibilita' al momento dell'accettazione dell'inquadramento nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale''. Secondo il ricorrente, la disposizione censurata investirebbe due diversi ambiti materiali: ''da un lato, costituirebbe espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica e, dall'altro, afferirebbe alla tutela della salute, materie entrambe oggetto di potesta' legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Da cio' conseguirebbe che, vertendosi in materie di legislazione concorrente, lo Stato sarebbe legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome, palesemente disattesi dalla legge regionale impugnata''. ''Nel merito - secondo la Corte costituzionale - la le questioni sollevate sono fondate, con riferimento all'art. 97 della Costituzione. Le norme censurate, infatti, prevedendo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli, semplicemente un previo giudizio di idoneita', si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso. La Corte costituzionale ha affermato piu' volte che solo esigenze obiettive, quali la necessita' di valorizzare le esperienze lavorative maturate all'interno dell'amministrazione, possono giustificare la validita' di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e solo a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalita' dei soggetti prescelti. Ebbene, sia nel caso della stabilizzazione dei medici reperiti per far fronte a situazioni di emergenza, sia nel caso dei medici titolari di 'continuita' assistenziale' di cui al successivo art. 8 e infine di quelli della medicina dei servizi di cui al censurato art. 9, la legge regionale non prevede idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente. Neppure la disposizione, invocata dalla Regione, dettata dall'art. 10 della legge regionale censurata - che subordina l'immissione nei ruoli organici del personale disciplinata da tale legge al rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, alla esistenza dei relativi posti in organico, alla disponibilita' finanziaria, nonche' alle motivate esigenze per la stabile copertura dei posti - puo' considerarsi idonea, in assenza di pubblico concorso, a soddisfare le esigenze di professionalita' del personale medico e dirigente e, quindi, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione''.

     

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