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Consiglio dei Ministri impugna legge regionale su LSU e altre
Consiglio dei Ministri impugna legge regionale su LSU e altre 16 apr 10 Il Consiglio dei Ministri ha impugnato, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, le seguenti leggi regionali. Per la Regione Calabria: Legge regionale 8/2010 (collegato alla finanziaria). Il ministero la giudica illegittima, ritenendo ''censurabili alcune norme in materia di personale'' perche' prevedono stabilizzazioni di lavoratori, ovvero progressione di carriera mediante selezione interna, dispongono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o l'assunzione a tempo indeterminato di alcune tipologie di lavoratori, trasformano i contratti part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti lavoro full-time, prorogano la validita' delle graduatorie gia' esaurite di concorsi pregressi. ''Tali norme, violano tutti i principi di imparzialita' e buon andamento della Pubblica Amministrazione e la regola del pubblico concorso''. Censurate anche: alcune disposizioni in materia sanitaria che prevedono assunzioni, in quanto contrastano con il Piano di rientro dai deficit sanitari; la disposizione che proroga i contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale perche' prevede una disciplina del regime transitorio difforme alla disciplina statale e comunitaria in tema di concorrenza. E la norma che dispone la rieleggibilita', per una sola volta, dei componenti del Corecom Calabria perche' in contrasto con la delibera dell'Autorita' per le comunicazioni, che sancisce il divieto di rieleggibilita'. CAMPANIA - Impugnata la legge n. 6/2010, recante norme per l'accoglienza, la convivenza e l'integrazione degli immigrati. ''Alcune disposizioni regionali - spiega il ministero in una nota - prevedendo specifici interventi per l'accesso ai servizi d'integrazione sociale, socio-assistenziali, socio-sanitari e di formazione professionale in favore degli immigrati 'presenti sul territorio regionale', ricomprendono tra di essi anche gli stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, ed eccedono in tal modo dalla competenza regionale''. Ma la disciplina di ingresso e soggiorno degli immigrati e' riservata allo Stato. ''La legge regionale non puo' incidere in tale ambito normativo, tantomeno predisponendo interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione''. FRIULI V.G. - Impugnata la legge regionale 5/2010, che promuove la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione. Alcune disposizioni, infatti, prevedendo genericamente l'utilizzo dei soli dialetti veneti per la cartellonistica stradale, stabiliscono l'uso esclusivo di tali dialetti per i cartelli recanti i toponimi e per quelli relativi alla segnaletica stradale. Queste norme attribuiscono a detti dialetti una tutela piu' ampia di quella che il legislatore statale riconosce alle sole lingue minoritarie, tra cui non sono ricompresi i dialetti veneti; e incidono nella competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale, della quale fa parte la segnaletica stradale. ABRUZZO, MARCHE, VENETO - Impugnate la legge 3/2010 dell'Abruzzo, 7/2010 delle Marche e 13/2010 del Veneto che prevedono proroghe delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo. Lo Stato, infatti, ha stabilito il 2015 quale temine ultimo per il mantenimento delle concessioni in essere. Sull'argomento e' pendente un contenzioso comunitario. PROVINCIA BOLZANO - Legge n. 4/2010, prevede che il Consiglio dei Comuni possa richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale anche in materia di tributi locali o di finanza locale. Cio' esula dalla competenza legislativa statutaria e si pone in contrasto con il principio costituzionale che sancisce il divieto di referendum abrogativo ''per le leggi tributarie e di bilancio''. BASILICATA - La legge 21/2010, ha modificato il piano energetico regionale e ha esteso l'ambito di applicabilita' del regime semplificato della DIA per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Come affermato dalla Corte Costituzionale, e' invece riservata allo Stato la determinazione delle soglie sotto le quali si procede con Denuncia di inizio attivita' per l'istallazione di tali impianti. TOSCANA - Legge 10/2010 in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Alcune norme restringono l'ambito di applicazione della VAS e della VIA rispetto a quanto previsto dal codice dell'ambiente, violando quindi la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente. Il Governo ha rinunciato ad alcune impugnative pendenti in considerazione di alcune modifiche legislative apportate dalle regioni interessate. In particolare: la legge n. 21/2008 del Veneto , sugli impianti a fune, che presentava alcune norme in materia di collaudo in contrasto con il codice di contratti pubblici, modificata dalla l.r. n. 4/2010. La legge della Calabria n. 35/2009, in materia di costruzioni in zone sismiche, che violava alcuni principi fondamentali che regolano gli interventi edilizi in zone sismiche, modificata dalla l.r.5/2010. E la legge del Lazio n. 21/2009, che ha predisposto il "piano casa" per il Lazio, impugnata in quanto conteneva norme sul fascicolo di fabbricato. La l.r. n. 1/2010 ha infatti abrogato tutti i riferimenti a tale fascicolo.
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