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Pubblicato elenco degli autovelox autorizzati, 34 in provincia di Cosenza. Come difendersi![]()
Pubblicato elenco degli autovelox autorizzati, 34 in provincia di Cosenza. Come difendersi 05 dic 25 Dal 1 dicembre il Ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco ufficiale degli autovelox autorizzati a rilevare le infrazioni e quindi solo i dispositivi inseriti nel registro nazionale possono generare multe valide. In totale, ad oggi, sono 3,758 ma sono in continuo aggiornamento. In Calabria in totale sono 47 di cui ben 34 sono nella provincia di Cosenza, una vera e propria esagerazione. Un sistema messo su dai Comuni per fare cassa alle spalle dei cittadini. Molte volte sono presenti addirittua su strade assolutamente sicure a quattro corsie. Gli altri sono: 6 in provincia di Reggio Calabria, 5 in provincia di Catanzaro, 2 in provinicia di Vibo Valentia, nessuno in provinicia di Crotone. Tornano in funzione tutti quelli della 107 ionica tranne Trebisacce e quelli della ss18 tirrenica tranne quelli di Fuscaldo. Ma sembra di capire che sia solo questione di tempo perchè la lista viene aggiornata ogni giorno. Disponibile in questo link sul sito del Ministero l'elenco completo che si può liberamente consultare per verificare i dati. Nel sito è indicata la data di attivazione. Quindi tutti i verbali ricevuti prima di quella data possono essere regolarmente contestati perchè illegittimi. Al momento questo l'elenco di quelli presenti in provincia di Cosenza Acquappesa: SCOUT SPEED – Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” Gli enti locali avevano tempo fino al 30 novembre per registrare ogni dispositivo, indicando sia le caratteristiche tecniche sia gli estremi del decreto ministeriale di approvazione o omologazione. Da ora chi riceve una multa può verificare se l’apparecchio era regolarmente censito. È importante però non confondere il censimento con l’omologazione tecnica: un dispositivo può essere presente nell’elenco, ma risultare comunque irregolare se privo del decreto di omologazione previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada.L’obbligo di registrazione non è una formalità ma rappresenta la condizione necessaria affinché l'autovelox possa essere impiegato per accertare infrazioni ai limiti di velocità. Un passaggio importante perché mette fine a un sistema in cui ogni amministrazione gestiva i propri dispositivi senza un quadro nazionale chiaro. La mancanza di trasparenza aveva alimentato dubbi e contenziosi, spesso sfociati in annullamenti delle multe per vizi formali o per assenza di omologazione. Dal 30 novembre, quindi, solo gli autovelox presenti in questa banca dati possono legittimamente rilevare infrazioni. Ciò non riguarda le multe già emesse, che restano valide, ma incide su tutte le rilevazioni successive a tale data: se un dispositivo non è registrato, le sanzioni che genera sono nulle. Nel verbale c'è sempre l’identificativo dell’autovelox che ha rilevato l’infrazione. Di solito sono riportati marca, modello, eventuale matricola, localizzazione precisa tramite chilometro e direzione di marcia. Sono informazioni fondamentali, perché servono a individuare con certezza il dispositivo e a verificare che coincida con uno di quelli inseriti nel registro MIT. Una volta individuati i dati dell’apparecchio dal verbale, è sufficiente accedere al sito ministeriale e cercare il dispositivo utilizzando le informazioni disponibili: marca, modello, posizione o matricola. È importante controllare non solo se l’autovelox compare nell’elenco, ma anche che fosse registrato proprio nella data in cui è avvenuta l’infrazione. Questo è fondamentale, perché un dispositivo inserito successivamente non può “legittimare” una multa già emessa. Se l’autovelox non risulta presente nella banca dati, è chiaro che l’accertamento non è valido. La norma stabilisce infatti che la registrazione sia condizione essenziale per poter utilizzare il dispositivo sulla strada. Però la presenza nell’elenco MIT non chiude ogni possibile contestazione. Il censimento, infatti, riguarda solo la parte amministrativa, cioè la comunicazione del dispositivo da parte dell’ente locale. È un requisito necessario, ma non sufficiente. Per essere pienamente legittimo, l’autovelox deve anche essere omologato dal Ministero secondo quanto stabilito dall’articolo 142 del Codice della Strada. Questo significa che un apparecchio può risultare perfettamente registrato ma non conforme dal punto di vista tecnico. La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che la mancanza di omologazione rende la multa illegittima. Oggi la prova dell’irregolarità è immediata e accessibile a tutti. Il primo passo è leggere con attenzione il verbale, per raccogliere tutte le informazioni sul dispositivo. Una volta ottenuti questi dati, è possibile verificare sul portale del MIT se l’autovelox risulta registrato. Se non appare nell’elenco, il cittadino può allegare alla propria opposizione la schermata del sito che ne conferma l’assenza. Questo documento permette di dimostrare che il dispositivo non era autorizzato e che la sanzione non può essere considerata valida. A questo punto si può scegliere se presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni. Nel ricorso sarà utile spiegare che l’autovelox non è stato inserito nella piattaforma ministeriale entro i termini previsti e che la legge stabilisce espressamente la nullità delle multe elevate da dispositivi non registrati. È un motivo chiaro e riconosciuto, che può portare all’annullamento del verbale.
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