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    Napoli (Fli) “Positiva impugnazione legge compatibilita'”

     

     

    Napoli (Fli) “Positiva impugnazione legge compatibilita'”

    24 feb 11 "Prendo atto con viva soddisfazione che il Consiglio dei Ministri, nella riunione di ieri, ha impugnato ben nove disposizioni della legge regionale 34 del 2010 della Regione. Tra le nove disposizioni, due erano state da me sollecitate con un'interpellanza ed un'interrogazione il 16 febbraio scorso". Lo afferma, in una nota, la deputata di Futuro e libertà Angela Napoli. "L' interpellanza - aggiunge - richiedeva proprio l'impugnazione dell'articolo 46 della legge, che introduce disposizioni in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale prevedendo che 'anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 154 del 1981 e dall'articolo 65 del decreto legislativo 267 del 2000, le cariche di presidente e assessore della Giunta provinciale e di sindaco e assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionalé". "Secondo il Consiglio dei Ministri - dice ancora Angela Napoli - tale previsione risulta costituzionalmente illegittima in quanto, eliminando dall'ordinamento regionale qualsivoglia incompatibilità della carica di consigliere regionale con quelle di presidente e assessore provinciale e di sindaco e assessore comunale, contrasta con l'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Inoltre, disciplinando di fatto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità delle cariche di presidente di Provincia e assessore provinciale e del sindaco e assessore comunale previste all'articolo 65 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 265 del 2000), lede altresì la potestà legislativa esclusiva statale ponendosi in contrasto con quanto disposto all'articolo 117 della Costituzione, in materia di ordinamento degli enti locali". "L' interrogazione da me presentata il 16 febbraio - afferma ancora Angela Napoli - chiedeva, altresì, l'impugnazione dell'articolo 15, sempre della legge regionale 34 del 2010, relativo alle disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. Secondo il Consiglio dei Ministri, il contenuto del citato ed impugnato articolo 15 si pone in contrasto sia con l'articolo 40, che ha fissato precisi limiti al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, sia con l'articolo 117, della Costituzione in quanto pone una deroga all'applicazione di una norma statale in materia, quale l'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale".

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