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      Il Comune di Cosenza non pagherà i debiti del Sindaco. "E' campagna diffamatoria"

       

       

      Il Comune di Cosenza non pagherà i debiti del Sindaco. "E' campagna diffamatoria"

      12 apr 19 Puntuale, in vista della campagna elettorale, parte “l’altra” campagna, quella diffamatoria, con notizie non fondate volte a strumentalizzare l’opinione pubblica. Di seguito, si riporta la nota dell’ufficio legale di palazzo dei Bruzi, diretto dall’avvocato Giovanni De Rose, relativa alla vicenda delle notizie di stampa inerenti l’esecuzione mobiliare avente ad oggetto l’indennità del Sindaco di Cosenza. L’ufficio legale del Comune evidenzia che non vi è stata alcuna sentenza (del Tribunale, della Corte di Appello e di qualsiasi organo giurisdizionale) che ha dichiarato che il Comune di Cosenza debba pagare somme per conto di terzi. Peraltro, ad oggi non esiste alcuna incompatibilità, atteso che il Comune non ha erogato alcuna somma al posto del Sindaco. I fatti sono i seguenti: nel 2012 Equitalia promuove una procedura di pignoramento presso terzi, a causa di alcune cartelle non pagate, avente come debitore Mario Occhiuto e come terzo pignorato il Comune di Cosenza. In pratica si chiede al Comune di Cosenza di pagare direttamente ad Equitalia le somme che dovrebbe dare a Mario Occhiuto; tale procedura presuppone che il terzo pignorato rilasci una dichiarazione in cui specifica le somme che dovrebbe corrispondere al debitore principale, in questo caso al Sindaco. Equitalia, non soddisfatta dalla dichiarazione resa dal Comune di Cosenza, che aveva comunicato la presenza di altra procedura esecutiva, ha chiesto al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cosenza (ovvero il “regista” dalla procedura di pignoramento presso terzi) di sospendere il procedimento principale, al fine di instaurare un ulteriore giudizio, denominato “accertamento dell’obbligo del terzo”. Il Tribunale di Cosenza, nell’ambito di tale giudizio incidentale, il 9.1.18, aveva semplicemente accertato che il Comune di Cosenza ha erogato l’indennità di Sindaco a Mario Occhiuto. Risulta quindi totalmente assurda ed inveritiera la ricostruzione di taluni, che tentano di far credere che il Comune di Cosenza debba pagare somme in sostituzione di Mario Occhiuto. Il 10.4.2019, la Corte di Appello di Catanzaro, in sostanziale accoglimento di un motivo di appello proposto dal Comune di Cosenza, ha dichiarato che il Tribunale di Cosenza ha errato nel ritenere che il Comune di Cosenza eroghi l’indennità del Sindaco al lordo delle ritenute fiscali e contributive, modificando pertanto la sentenza del Tribunale di Cosenza sotto tale specifico aspetto. Sempre la Corte di Appello di Catanzaro ha specificato che le questioni di pignorabilità dell’indennità di carica, della misura in cui eventualmente assegnarla al creditore procedente, della sussistenza di altri pignoramenti, vanno valutate – ai sensi dell’art.615 c.p.c. – nell’ambito di eventuale procedura esecutiva, e non già nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (ovvero quello di cui alle sentenze strumentalizzate da taluni). È stato sollevato un grande clamore per delle pronunce scontate: il Comune di Cosenza, come tutti i comuni d’Italia, eroga l’indennità di carica al proprio Sindaco. Dunque, nessuna somma ha mai corrisposto a terzi il Comune di Cosenza se non quelle ritualmente trattenute sulle indennità del Sindaco e se mai dovesse essere tenuto al pagamento di altre somme (ipotesi non verosimile anche in considerazione di varie azioni giudiziarie pendenti già avviate da Mario Occhiuto), le stesse troveranno capienza sia sugli importi attualmente ancora trattenuti e ritualmente accantonati sia sull’indennità di fine mandato.

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