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      Elezioni politiche del 4 marzo. Disciplina propaganda elettorale

       

       

      Elezioni politiche del 4 marzo. Disciplina propaganda elettorale

      06 feb 18 Pubblichiamo di seguito la circolare emessa dalla Prefettura di Cosenza sulla disciplina della propaganda elettorale per le prossime elezioni politiche del 4 marzo:

      Con riferimento alle imminenti consultazioni elettorali ed ad integrazione di quanto già indicato nella circolare prefettizia 1055 in data 08/01/2018, si richiama l’attenzione sulla disciplina della propaganda elettorale, con l’invito al puntuale rispetto di quanto in essa previsto e alla massima divulgazione del contenuto della presente circolare, con particolare riferimento alle forze politiche interessate. Si evidenziano, inoltre, le disposizioni in materia di propaganda radio-televisiva e in particolare della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, nonché i provvedimenti adottati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, peraltro già evidenziati con circolare prefettizia prot. n. 3400 in data 16/01/2018 diretta a codesti comuni. Premesso quanto sopra, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni allo scopo anche di un corretto svolgimento della propaganda elettorale:

      1) La campagna elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle regole del corretto confronto democratico con reciproca tolleranza, evitando intemperanze verbali ed espressioni offensive, nonché disturbi e danneggiamenti ai mezzi di propaganda consentiti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali. Nell’esercizio delle attività connesse alla campagna elettorale dovrà essere garantita la tutela dell’ambiente, del patrimonio storico, monumentale e artistico e del decoro urbano in genere. Dovrà essere svolta, in tal senso, opera di efficace persuasione anche presso i singoli raggruppamenti politici, in modo da assicurare che tutti si uniformino scrupolosamente alla legge ed agli impegni di cui al presente verbale, che ogni partito e movimento politico curerà di trasmettere alle proprie sezioni comunali.

      2) La materia delle affissioni è regolata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212. In base a tale normativa la propaganda elettorale diretta, mediante affissioni negli appositi spazi ha inizio, al più tardi, a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni. Ovviamente, ai sensi dell’art. 5 della legge 212/56, le affissioni possono avvenire soltanto a seguito della ripartizione degli spazi da parte della Giunta Comunale. Sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004). Per la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali – dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali – sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun promotore , nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall’art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007). I Sindaci/Commissari potranno disporre che sia tenuta pronta una squadra, nell’arco delle 24 ore, per eventuali defissioni di materiale propagandistico al di fuori degli spazi consentiti già assegnati. In sede di repressione della violazione di cui trattasi, essendo la sanzione di natura amministrativa, va applicata la normativa prevista dalla legge 689/1981. Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari promotori, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall’art. 3 della legge n. 130/75). Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 l. 212/1956 come modificato dalla legge 130/75).

      3) Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate le seguenti forme di propaganda:
      - È vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti ).
      - È vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
      - È vietata la propaganda elettorale luminosa mobile.
      - È vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.
      - È vietata l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all’art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti Point elettorali. In eccezione al predetto divieto, l’art. 1, comma 4, legge n. 212/1956, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l’affissione di quotidiani e periodici. Tuttavia, al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano ingiustificatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l’autorizzazione alla affissione prevista all’art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi
      - È vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo. Rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro).
      - E’ da ritenersi altresì vietata l’installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

      4) In relazione alla questione della istallazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni in questione può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo alle seguenti determinate condizioni: a) Tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che richiamano formazioni politiche; b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della l. 212/1956 e successive modificazioni. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro mate- riale di propaganda.

      5) È consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. Tuttavia, per quanto riguarda la sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile, si prende atto che in questo caso potrebbe ravvisarsi una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme. A tale riguardo, in linea con gli orientamenti assunti dal Ministero dell’Interno su tale specifica problematica, si evidenzia che allorquando la sosta dell’automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie un’illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. E’ pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l’oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli ).

      6) Dovranno rigorosamente essere osservate le seguenti condizioni nel dare annuncio al pubblico di comizi a mezzo di altoparlanti su autovetture circolanti, dalle sedi dei partiti e dei movimenti politici o nella stessa piazza dove si tiene il comizio:
      - L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (art. 7 legge 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco/Commissario competente per territorio.
      - Effettuare le comunicazioni stesse a volume ridotto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed agli oratori che eventualmente tenessero nelle immediate vicinanze.

      7) Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima delle elezioni (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici:
      annunci di dibattiti; - tavole rotonde; conferenze; discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto tra più candidati.

      8) Per evitare che più partiti programmino contemporaneamente nella medesima località, giorno ed ora, comizi ed altre manifestazioni elettorali, pur non essendo espressamente previsto dalla legge e fermo restando quanto deliberato in materia dai competenti comuni, si ritiene utile che gli organizzatori presentino, in duplice copia, apposita richiesta al Sindaco/Commissario del Comune interessato al fine di ottenere l’autorizzazione all’uso degli spazi pubblici (piazze, ecc.). È altresì opportuno che la richiesta all’autorità comunale della disponibilità della piazza o di altro luogo pubblico, non sia cumulativa, non contenga cioè richieste di prenotazione per più giorni, e che contenga l’indicazione del giorno, ora e località della manifestazione. La richiesta potrà essere presentata a mano, in duplice copia, una delle quali sarà restituita agli organizzatori con l’indicazione della data ed orario di presentazione. E’ opportuno che, ove possibile, la richiesta relativa all’autorizzazione all’uso degli spazi pubblici sia fatta agli Uffici suddetti almeno DUE giorni prima del comizio, della manifestazione o della predisposizione della postazione, salvo diverse intese in sede locale. Sarà cura del Comune informare, tempestivamente e nel dettaglio – onde consentire, in tempo utile, la predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica – la Questura e la Stazione Carabinieri delle richieste pervenute e delle autorizzazioni rilasciate. Si precisa che in ordine alla prenotazione dei comizi elettorali, nel caso di una coalizione di partiti o movimenti politici, che sostengono un’unica indicazione di votazione, sarà cura della coalizione predetta e non dei rappresentanti delle singole liste o dei singoli partiti e/o movimenti politici, prenotare l’ora e la località del comizio. In via generale, nelle situazioni che presentano problematiche che non trovano una condivisa soluzione tra i rappresentanti dei partiti/promotori, si potrebbe procedere mediante sorteggio.

      9) Nei Comuni ove vi sono più piazze è opportuno, ove possibile, che i comizi non siano indetti in quelle prospicienti a chiese o ad altri luoghi di culto (nelle ore in cui hanno luogo le consuete funzioni religiose). È parimenti opportuno che non siano indetti comizi in piazze prospicienti a caserme, case di cura, ospedali, collegi e convitti e, nelle ore antimeridiane, nelle piazze e vie adibite a mercati. Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda. Nei Comuni dove esiste una sola piazza e in cui è anche antistante una chiesa o un luogo di culto, è opportuno che non siano tenuti comizi durante le celebrazioni delle principali funzioni religiose. In conseguenza, i Comuni avranno cura di tenere aggiornato un elenco delle funzioni religiose consuete in programma nelle chiese e nei luoghi di culto ubicati su piazze destinate ai comizi ed ai giornali parlati, onde poter segnalare, tempestivamente, ai partiti/promotori e movimenti politici che ne facessero richiesta, la necessità di spostare il comizio ad altra piazza, modificarne l’orario e la data.

      10) La durata dei comizi dovrà essere contenuta nel tempo massimo da individuare in accordo con le forze politiche interessate. Qualora nelle piazze non debbano tenersi altri comizi potrà essere concesso all’oratore di prolungare il discorso. Fra un comizio e l’altro, da tenersi nella stessa piazza, è opportuno che sia osservato un congruo intervallo. La durata dei comizi e l’orario fino al quale potranno protrarsi sarà concordato tra le forze politiche a livello locale. In ogni caso l’ora di conclusione dei comizi dovrà essere stabilita in modo da non arrecare disturbo, soprattutto nelle ore serali.

      11) Nel caso in cui un partito/promotore o movimento politico non possa o non voglia tenere il comizio o altra forma di propaganda consentita per l’orario assegnato, lo comunicherà entro le ore 13,00 alle citate Forze di Polizia, secondo la competenza territoriale, e, pertanto, l’ora rimarrà eventualmente inutilizzata. Tuttavia è consentito che tra i gruppi e movimenti politici che partecipano alla campagna elettorale assegnatari di spazi temporali del medesimo giorno, siano effettuati scambi di orario, previa comunicazione alle Forze di Polizia del luogo. Tale scambio potrà essere effettuato anche per turni ricadenti in giorni diversi, al fine esclusivo di agevolare la partecipazione degli oratori di livello nazionale. In tale evenienza la prevista comunicazione alle citate Forze di Polizia secondo la competenza territoriale dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima. E' vietato recare disturbo ai comizi. Pertanto, nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo dove esso avviene, l’installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione; non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annuncianti ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale; nel caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc..., le persone sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli annunzi per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso. Non è parimenti ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. È opportuno che i partiti/promotori ed i movimenti politici che partecipano alla propaganda elettorale non consentano contraddittori onde non creare turbamenti di orario nel normale e preordinato susseguirsi dei comizi. Durante la campagna elettorale non sono ammessi cortei, anche motorizzati, né fiaccolate con o senza bandiere, emblemi, gagliardetti ecc. o parate in genere. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. I Sindaci/Commissari disporranno che durante l’intera campagna elettorale, sia dei giorni feriali che festivi, nelle due ore precedenti l’inizio della manifestazione e nelle due ore successive la conclusione delle stesse, le piazze adibite a comizi elettorali siano tenute sgombere da autovetture in sosta e da cassonetti, dirottando il traffico sulle vie adiacenti. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, (par. 25 della circolare del Ministero dell'Interno n 1943 del 1980). Non dovranno essere effettuati giornali parlati, trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici. E’ consentito l’uso degli altoparlanti nelle riunioni di propaganda elettorale su autovetture ferme. Al fine di rispettare, però, il carattere di propaganda fissa consentita dalla legge, è necessario che gli spostamenti, le soste nelle diverse località e gli intervalli nell’uso delle apparecchiature, siano tali per distanze e per tempo da non prefigurare, in pratica, le caratteristiche della propaganda mobile vietata invece dalla legge.

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