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Lista per Cosenza: Inapplicabile art 65 legge 56 ad Occhiuto, intervenga Tomao
Lista per Cosenza: Inapplicabile art 65 legge 56 ad Occhiuto, intervenga Tomao 12 lug 16 "Dispiace che si arrivi a portare le questioni politiche nei tribunali ma quello che sta avvenendo a Cosenza deve essere dipanato dal prefetto Tomao. Sorge il dubbio legittimo che esistano pressioni sul ministro Alfano al quale rivolgiamo l’invito esplicito alla terzietà e alla prudenza . L’art 65 della legge 56/2014 afferma che il Presidente della Provincia decade in caso di cessazione del suo mandato . Cosa che è avvenuta con Occhiuto che, nel periodo in cui non è stato Sindaco , ha lasciato le sue funzioni . La stessa legge non prevede in alcun modo che, dopo la decadenza, ci siano elezioni e l’art 66 afferma che le funzioni sono esercitate dal vice Presidente ! E’ un passaggio chiarissimo ma superato dallo Statuto che, non violando in alcun modo la legge 56, si richiama ad essa e disciplina le funzioni in caso di impedimento . Il punto di Di Natale è debole e riguarda il passato e in ogni caso non poteva essere lui il sostituto di Occhiuto giacchè l’art 66 parla del vice Presidente . L’autonomia statutaria è blindata dalle pronunce della Corte Costituzionale e dalle sentenze del Consiglio di Stato relative all’impugnabilità dello Statuto e alla decorrenza dei termini . Nessun atto amministrativo oggi sarebbe possibile e, in caso estremo, il dott. Di Natale dovrebbe ( sulla base di un atto discendente dallo Statuto ) chiedere al giudice amministrativo di rinviare alla Consulta lo Statuto medesimo per profili di incostituzionalità che, però, ricordiamolo, non esistono . Sarebbero esistiti se lo Statuto non avesse previsto la decadenza del Presidente non più Sindaco . Altro punto qualificante è la violazione sia dell’art. 60 della legge 56/2014 che impone che il Presidente della Provincia sia un Sindaco , sia gli articoli che disciplinano la formazione di una maggioranza. Sarebbe irretroattiva qualsiasi disposizione attuale, essendo Occhiuto stato eletto Sindaco e, in base al medesimo Statuto , ritornato nelle sue funzioni . Uno Statuto votato all’unanimità e quindi anche da Di Natale . Ripetiamo: La legge nazionale non prevede, all’art 65, che siano indette nuove elezioni L’art 66 parla di impedimento provvisorio Lo Statuto di Cosenza non è più impugnabile ma Di Natale può adire il tar o il Cds per chiedere un suo eventuale profilo incostituzionale, a nostro avviso inesistente Il prefetto Tomao, che noi stimiamo, non deve farsi condizionare da nessun atto esterno : il ministro Alfano dimostri di essere preoccupato dalle gravi emergenze del Paese, giacché ogni eventuale ingerenza sarebbe denunciata nelle sedi opportune". Lo scrive in una nota la "Lista per Cosenza".
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© 2017 Nuova Cosenza. Quotidiano di informazione. Registrazione Tribunale Cosenza n.713
del 28/01/2004 - Direttore Responsabile: Pippo Gatto |