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Nuove norme per i rifiuti solidi a Cosenza

 

Nuove norme per i rifiuti solidi a Cosenza

31 mar 10 Il Sindaco Perugini - è scritto in una nota dell'ufficio stampa del Comune di Cosenza- molto ha lavorato nei mesi scorsi per superare le criticità relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e per creare solidi presupposti per un servizio migliore. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: non solo l’emergenza è stata superata, ma si è riusciti ad avere una città finalmente più pulita - anche di domenica- e non si sono persi posti di lavoro. Bisogna ora consolidare la svolta con un’azione a più ampio raggio, che non può prescindere da un capillare coinvolgimento della cittadinanza. Con questo spirito e facendo seguito a quanto preannunciato pubblicamente appena qualche giorno fa, il Sindaco ha firmato un’Ordinanza che entrerà in vigore il 12 aprile, in cui chiede collaborazione a famiglie e commercianti attraverso l’osservanza di poche e semplici regole che, mentre non comporteranno grossi sforzi, assicureranno un servizio migliore per tutti. I contenuti del provvedimento saranno illustrati dettagliatamente in conferenza stampa martedì 6 aprile alle ore 12 nei nuovi locali allestiti in via Fortunato La Camera da Ecologia Oggi, la società che attualmente gestisce gran parte del servizio di raccolta e smaltimento in collaborazione con Calabria Maceri. In sintesi, l’ordinanza stabilisce orari e modalità di conferimento dei rifiuti domestici, commerciali, speciali, dei cartoni e degli ingombranti, per consentirne raccolta e conseguente smaltimento in maniera ottimale, evitando prolungate, maleodoranti, indecorose soste nei cassonetti o addirittura fuori di essi. La regola principale è quella che prevede il deposito nei cassonetti dalle 18 alle 21 di tutti i giorni tranne sabato e prefestivi. Altre disposizioni riguardano «lo smaltimento di rifiuti inerti e di rifiuti verdi solo ed esclusivamente presso i punti di conferimento istituiti dal gestore del servizio o attraverso specifici servizi concordati con lo stesso gestore per far fronte a particolari esigenze»; il conferimento dei «medicinali inutilizzati, scaduti od avariati, derivanti da abitazione od utenze civili in genere, esclusivamente negli appositi contenitori»; lo «smaltimento di rifiuti ingombranti quali mobili ed elettrodomestici non più utilizzati» «solo ed esclusivamente tramite i servizi predisposti dal gestore», con una prenotazione telefonica. L’ordinanza elenca, inoltre, i comportamenti assolutamente vietati e sanzionati. Il testo del provvedimento - iqui sotto- è anche consultabile sul portale del Comune di Cosenza (www.comune.cosenza.it) nella sezione “Atti e ordinanze”. Per ogni necessità, i cittadini potranno rivolgersi al Settore Ambiente (tel. 0984.34763 - fax 0984.813727 - e-mail: ambiente@comune.cosenza.it) o all’Ufficio comunale per le relazioni con il pubblico (tel. 0984.813217 - fax 0984.813219 - numero verde 800-013607) da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il testo intergale dell'Ordinanza

OGGETTO:  Servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ordinanza recante disposizioni necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano.

 IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Visto che il predetto decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e nella parte quarta (articoli da 177 a 266), disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
Visto che ai sensi dell’art. 3-ter del citato d.lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale»;
Visti, in particolare, i seguenti articoli del suddetto d.lgs. n. 152/2006:
- art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- art. 181, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 18, del d.lgs. n. 4/2008, ove è stabilito che «ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero ..»;
- art. 192, il quale prescrive, al comma 1, che «l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»; e, al comma 2, che «è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee», individuando nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori, tenuti a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, e affidando al Sindaco la competenza di disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- articoli da 254 a 263, recanti la disciplina del sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, ed in particolare gli artt.  255 e 256 che sanzionano l’illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
Considerato che alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati della città di Cosenza, ivi compresa la raccolta differenziata, si provvede all’attualità tramite le Società “Ecologia Oggi” S.p.a. e “Calabria Maceri e Servizi” S.p.a. ai sensi dell’Ordinanza sindacale contingibile e urgente del 4/2/2010, prot. n. 483/Gab. Sind., nelle more dell’espletamento di apposita gara per l’individuazione di un nuovo contraente;
Considerato che:
- i rifiuti solidi urbani vengono depositati negli appositi contenitori in qualsiasi ora della giornata;
- alcuni cittadini depositano i rifiuti senza che essi siano contenuti in apposite buste che evitino l’imbrattamento dei contenitori, con conseguente emanazione di cattivi odori da parte dei contenitori stessi;
- l’abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;
- inoltre, gli esercizi commerciali depositano i cartoni di imballaggio all’esterno dei contenitori, in modo disordinato ed in qualsiasi ora della giornata;
Considerata, pertanto, la necessità e l’estrema urgenza di provvedere ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti e a disciplinare il separato conferimento di alcune frazioni dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel territorio comunale al fine di ridurre ed eliminare lo smaltimento indifferenziato e di assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano;
Precisato che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Cosenza (con nota prot. n. 1440/2010), come previsto dall’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 (pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2009, n. 1), preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dello stesso 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, lo stato d’emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria sino al 31 dicembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303), preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2009, con il quale è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, fino al 31 dicembre 2010, lo stato d’emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210, che, all’articolo 6, detta la disciplina sanzionatoria nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 10 dell’O.P.C.M. 4 luglio 2008, n. 3690, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3690)»;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti, in particolare, i commi 5 e 6 dell’art. 50 e l’art. 54 del predetto t.u.o.e.l. n. 267/2000 (quest’ultimo nel testo sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125);
Visto il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186;
ORDINA:
di provvedere allo smaltimento di rifiuti inerti e di rifiuti verdi solo ed esclusivamente presso i punti di conferimento istituiti dal gestore del servizio o attraverso specifici servizi concordati con lo stesso gestore per far fronte a particolari esigenze;

di conferire i medicinali inutilizzati, scaduti od avariati, derivanti da abitazione od utenze civili in genere, esclusivamente negli appositi contenitori;

di provvedere allo smaltimento di rifiuti ingombranti quali mobili ed elettrodomestici non più utilizzati solo ed esclusivamente tramite i servizi predisposti dal gestore del servizio.

 

In particolare
ORDINA
A DECORRERE DAL 12 APRILE 2010
di rispettare i seguenti orari e modalità per il deposito e il prelievo dei rifiuti:

RIFIUTI URBANI DOMESTICI
Il deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti (contenuti in buste ben chiuse che evitino l’imbrattamento dei contenitori, con conseguente emanazione di cattivi odori da parte dei contenitori stessi) dovrà essere effettuato dalle ore 18:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni tranne sabato e prefestivi.
È fatto divieto assoluto a tutti i cittadini di depositare i rifiuti all’esterno dei cassonetti.

RIFIUTI INGOMBRANTI
Il servizio di prelievo dei rifiuti ingombranti (mobili, frigoriferi, cucina, materassi, divani, scaldabagni e simili) verrà effettuato DAL LUNEDÌ AL SABATO di ogni settimana dalle ore 21:00 alle ore 3:00 e dalle ore 6:00 alle ore 12:00.
Il relativo deposito, a piano strada, dovrà essere concordato, previa obbligatoria prenotazione telefonica al gestore del servizio (Tel. 0984.813350) dalle ore 9:30 alle ore 14:00  e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì di ogni settimana ed effettuato dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno precedente.
È fatto assoluto divieto di depositare detti rifiuti ingombranti al di fuori delle giornate fissate per il ritiro degli stessi e senza aver preventivamente proceduto alla obbligatoria prenotazione di cui sopra.
N.B.: IL RITIRO DEGLI STESSI È GRATUITO PER I CITTADINI E NON PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI.

RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI DALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
È fatto obbligo assoluto ai commercianti e a tutti gli altri esercenti di ripiegare e legare a fasci gli imballaggi (scatole, involucri plastici riciclabili di ogni genere, etc.) e tenerli nel proprio esercizio fino all’orario del ritiro.
Il relativo deposito di detti imballaggi, ripiegati e fasciati, dovrà essere effettuato, di fianco ai cassonetti stradali, dalle ore 19:30 alle ore 21:00 dei giorni DAL LUNEDÌ AL SABATO.
Poiché la città, specialmente negli ultimi tempi, ha sofferto moltissimo per il deposito sparso ed assolutamente disordinato degli imballaggi, nonché per il conferimento degli stessi al di fuori dei giorni e, soprattutto, degli orari consentiti, si confida nella collaborazione di tutti al fine del mantenimento della città pulita.

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
Per tali rifiuti si rinvia a quanto dispone l’articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che così recita: «Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell’entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248».

RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE DALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
È fatto obbligo a tutti gli esercizi commerciali che svolgono le seguenti attività: Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Rosticcerie, Paninoteche, Birrerie, Tavole Calde, Alberghi (con attività di ristorazione) e Mense, di voler predisporre la raccolta separata di rifiuti solidi recuperabili, intesa come frazione multimateriale (vetro, plastica, alluminio) e la raccolta dei rifiuti solidi recuperabili, intesa come frazione organica (residui di cibo, tovagliolini di carta, bucce di frutta, ecc.).
È fatto obbligo agli esercenti di cui sopra di provvedere alla pulizia e alla custodia, presso la propria attività commerciale, dei contenitori ad essi assegnati, nonché di provvedere affinché l’area sulla quale insistono i contenitori rimanga sempre pulita.
Il prelievo avverrà nei giorni di LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

FA ASSOLUTO DIVIETO

  • di abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di qualsiasi natura;
  • di conferire i rifiuti con modalità ed in orari diversi da quelli indicati;
  • di conferire i rifiuti in contenitori non appropriati;
  • di depositare sul suolo o all’interno dei cassonetti rifiuti solidi, liquidi o incendiati;
  • di depositare all’interno dei cassonetti rifiuti ingombranti;
  • di depositare all’interno dei cassonetti e sull’intero territorio comunale rifiuti inerti provenienti da attività di carattere edilizio;
  • di depositare all’interno dei cassonetti rifiuti verdi provenienti da potature di piante, sfalci di erbe e attività consimili;
  • di depositare i rifiuti nell’apposito cassonetto quando il suo volume sia tale da impedirne la chiusura del coperchio, o abbandonarli nei pressi dello stesso. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore dovrà raggiungere il contenitore più vicino disponibile o, in alternativa, conservare i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio, segnalandone il riempimento allo stesso gestore;
  • di spostare i contenitori dalle posizioni ove sono ubicati stabilmente ed apporvi materiale pubblicitario e scritte di vario genere;
  • di parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità o in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori;
  • di volantinaggio con deposito sul territorio comunale e sulle autovetture. È consentito solo il volantinaggio effettuato c/o i condomini con presenze di cassette della posta esterne adibite esclusivamente a tale scopo.

 

Ogni violazione agli obblighi di raccolta differenziata dei rifiuti e di conferimento dei rifiuti con modalità ed in orari diversi da quelli indicati nei precedenti punti sarà punita secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

RICHIAMA

la cittadinanza a un sempre maggiore impegno nella raccolta differenziata di materiali recuperabili come carta, cartoni, vetro, plastica e alluminio, confidando nel senso civico di ogni cittadino affinché sia parte attiva e responsabile e concorra a rendere il servizio più efficiente sia sotto il profilo organizzativo che dell’igiene pubblica.

FA PRESENTE

- che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge, ricordando che nei casi di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo o di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, saranno irrogate le sanzioni di legge;
- che, salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni (articoli 254 e seguenti), per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (Euro cinquecento/00), ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
- che, per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, prorogato, fino al 31 dicembre 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303 (salvo ulteriore proroga con successivo d.P.C.M.), si applica la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210, che di seguito si trascrive:
« Articolo 6
Disciplina sanzionatoria
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l’abbandono, lo sversamento, il deposito o l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l’arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l’arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l’arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo. ».

DISPONE

- che il gestore del servizio provveda al conferimento dei rifiuti raccolti nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché dei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti;

- che il Comando del Corpo della Polizia Municipale, in collaborazione con il gestore del servizio, provveda ad assumere le iniziative necessarie al rispetto della presente Ordinanza, controllando il corretto conferimento da parte dei cittadini e procedendo alle eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori;

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune ed in altri luoghi pubblici del Comune per 30 giorni consecutivi, e comunicata, per quanto di competenza: al Comando del Corpo della Polizia Municipale di Cosenza, al Consorzio Valle Crati, in persona del suo Presidente,  alla Società mista “Valle Crati S.p.A.”,  in persona del suo Curatore fallimentare, alla Società “Ecologia Oggi” S.p.a., con sede in Lamezia Terme, Via Cassoli n. 18, alla Società “Calabria Maceri e Servizi” S.p.a., con sede in Rende (CS), alla C.da “Cutura” - Zona industriale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore; nonché al sig. Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (AUSLP), al sig. Presidente e al sig. Assessore per le Politiche Ambientali della Regione Calabria, al sig. Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, al sig. Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della regione Calabria, al sig. Questore, al sig. Comandante dei Carabinieri, al sig. Comandante della Guardia di Finanza, al sig. Comandante dei Vigili del Fuoco, al sig. Comandante del Corpo Forestale dello Stato di Cosenza, al sig. Comandante della Polizia Provinciale di Cosenza, al sig. Segretario Generale, all’Ufficio comunale per le relazioni con il pubblico.

La forza pubblica è incaricata di prestare la propria assistenza per l’osservanza della presente Ordinanza, avverso la quale è ammesso ricorso davanti al TAR di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

La presente Ordinanza sostituisce quella del 7 marzo 2002, n. 14987, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Settore Ambiente  (Tel. 0984.34763 - Fax 0984.813727. E-mail: ambiente@comune.cosenza.it) e all’Ufficio comunale per le relazioni con il pubblico (Tel. 0984.813217 - Fax 0984.813219 - numero verde 800-013607) da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

 

Il Dirigente
del Settore Ciclo dei Rifiuti
Responsabile del procedimento
Ing. Arturo Mario Bartucci

 

IL SINDACO
 Avv. Salvatore Perugini

 

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