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      Troppi contagi, Regione applica zona rossa a Celico e Casali del Manco

       

       

      Troppi contagi, Regione applica zona rossa a Celico e Casali del Manco

      18 ott 20 Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha emesso un'ordinanza con cui ha istituito due nuove "zone rosse", per il contrasto alla diffusione del Covid 19, nei comuni di Celico e Casali del Manco, in provincia di Cosenza. L'ordinanza attiva le disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nei due comuni a partire dalla mezzanotte di oggi. Chiuse tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute "essenziali"; imposto il divieto di allontanamento delle persone residenti nei due comuni, di ingresso e uscita e di spostamento, tranne per quelli ritenuti essenziali. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.

      Queste le disposizioni:

      1. È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità` di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
      2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività` riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
      3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
      4. E’ consentito, ai non residenti, l’attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;
      5. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.
      6. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
      7. È disposto che il Dipartimento di Prevenzione prosegua l’attività di screening sulla popolazione residente e provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
      8. È ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
      9. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020- DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;
      10. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.
      11. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS- CoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.
      12. Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando - in caso di violazione - la sanzione da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
      13. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
      14. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

      Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

      Misure relative alla “zona rossa” presso il Comune di Casali del Manco ed il Comune di Celico, entrambi in provincia di Cosenza:

      1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.
      2. Si ritengono situazioni di necessità quelle relative alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione. Si ritengono comprovate esigenze lavorative quelle relative alle attività, commerciali e produttive, ritenute essenziali.
      3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità` della propria abitazione.
      4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
      5. L’eventuale presenza di accompagnatori può` essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
      6. È vietata la pratica di ogni attività` motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività` motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà` essere effettuata in prossimità` della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
      7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
      9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
      10. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.

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