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      Tar Calabria: Norme anti-covid spettano solo a Presidente Consiglio

       

       

      Tar Calabria: Norme anti-covid spettano solo a Presidente Consiglio

      09 mag 20 I giudici amministrativi del capoluogo calabrese accogliendo il ricorso del governo e annullando l'ordinanza della Regione Calabria, sottolineano che "spetta al Presidente del Consiglio individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall'art. 3". Per il Tar il contrasto tra l'ordinanza e il d.P.C.M. "denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell'assetto di competenze del titolo V della Costituzione".

      Rischio epidemia non dipende solo da repliche virus

      Il rischio epidemiologico "non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus". E' quanto rilevano i giudici amministrativi sottolineando come l'ordinanza della Regione Calabria "motiva la nuova deroga alla sospensione dell'attività di ristorazione, mediante l'autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus COVID-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell'epidemia". "È però ormai fatto notorio che il rischio epidemiologico", scrivono i giudici, dipende "anche da altri elementi, quali l'efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario regionale, nonché l'incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla circolazione extraregionale). Non a caso, le restrizioni dovute alla necessità di contenere l'epidemia - proseguono i giudici - sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente, in modo che si possa misurare, di volta in volta, la curvatura assunta dall'epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali". "Un tale modus operandi appare senza dubbio coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l'operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità scientifica", conclude il Tar.

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