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      Gestione aereoporto Reggio resta a Sacal, Consiglio Stato annulla Tar

       

       

      Gestione aereoporto Reggio resta a Sacal, Consiglio Stato annulla Tar

      11 gen 18 Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso che era stato presentato dall'Enac, annullando la sentenza con cui il Tar della Calabria aveva assegnato alla Sagas la gestione degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone, che resta così per trent'anni alla Sacal. Secondo i giudici della Quinta sezione del supremo organo giurisdizionale amministrativo, "il motivo del ricorso dell'Enac é fondato laddove lamenta che la sentenza del Tar è viziata per plurimi profili di violazione di legge, per errore nei presupposti di fatto e di diritto, nonché per contraddittorietà ed illogicità manifesta". E questo perché si deve ritenere che, in sede di indizione della procedura per cui è causa, l'Enac non abbia violato le pertinenti previsioni del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)". I giudici del Consiglio di Stato, nella sentenza, fanno riferimento poi alla richiesta dell'Enac di riforma della sentenza del Tar "per avere stabilito che il criterio di preferenza fissato dalla legge di gara in favore del concorrente che partecipasse per entrambi i lotti violava il principio codicistico di 'favor' per la partecipazione alle pubbliche selezioni da parte delle PMI (del quale la suddivisione in lotti è una puntuale applicazione). Il motivo - si sostiene nella sentenza - merita accoglimento e la sentenza va riformata per avere attribuito al 'favor' per le PMI e all'obbligo di suddivisione in lotti un pieno valore precettivo (insuscettibile di modulazioni) e non una valenza di principio, adattabile alle peculiarità del caso in esame". "Al riguardo - scrive ancora il Consiglio di Stato - vale osservare: che il principio della suddivisione in lotti costituisce in effetti il tipico (e forse i principale) strumento volto a garantire la più agevole partecipazione alle gare da parte delle PMI, ma non rappresenta un precetto inviolabile; che il principio di 'equa partecipazione' delle PMI agli affidamenti di concessioni di cui al considerando 4 della Direttiva 2014/23/UE sta ad indicare l'obbligo per le amministrazioni di favorire in massimo grado la partecipazione da parte delle PMI, ma pur sempre in un quadro di adeguatezza, proporzionalità ed efficienza economica; che, coerentemente, la 'Direttiva concessioni' (le cui previsioni sono state recepite dal nuovo Codice dei degli appalti pubblici del 2016) consente di modulare o derogare l'obbligo di suddivisione in lotti, rispettando tuttavia - con l'obbligo, per la stazione appaltante, di motivare la decisione di non suddividere gli appalti in lotti - il cosiddetto criterio del conformati o spiega (apply or explain), in base al quale le amministrazioni debbono dar corso alla suddivisione in lotti oppure motivare adeguatamente le ragioni di convenienza economica che giustificano la mancata suddivisione; che nel caso in esame, l'amministrazione ha esplicitato in modo ben persuasivo le ragioni secondo cui la gestione dei due aeroporti calabresi rispondesse a logiche di efficienza economica e di migliore allocazione delle risorse, sì da consentire di derogare in modo del tutto adeguato, e quindi legittimo, al richiamato principio della suddivisione in lotti". "Non possono quindi essere condivisi - secondo il Consiglio di Stato - gli argomenti su cui si è fondato il primo Giudice, il quale ha fatto un'applicazione sostanzialmente meccanicistica del richiamato principio della suddivisione in lotti, senza parametrarne gli assunti in relazione alle peculiarità del caso di specie. Anche sotto tale aspetto, quindi, la sentenza in epigrafe è meritevole di riforma".

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