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    Consiglio Stato da ragione a Confindustria Reggio, Dattola inelegibile

     

     

    Consiglio Stato da ragione a Confindustria Reggio, Dattola inelegibile

    31 lug 15 "La quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato le ragioni di Confindustria Reggio e rigettato il ricorso presentato dall'ex presidente della Camera di Commercio Lucio Dattola che è stato condannato anche al pagamento delle spese a favore all'associazione degli industriali". E' quanto si riferisce in un comunicato di Confindustria Reggio in relazione alla ricandidatura di Dattola per il quarto mandato consecutivo alla guida della Camera di Commercio. A seguito del pronunciamento, prosegue il comunicato, il presidente Andrea Cuzzocrea chiede "l'immediata convocazione del consiglio camerale per l'elezione del nuovo vertice dell' ente, così come stabilisce la legge. È urgente - prosegue Cuzzocrea - che l'ente si doti subito di un nuovo rappresentante democraticamente eletto dalle associazioni del tessuto economico della Città metropolitana. La legge, in questo senso, parla chiaro, come peraltro parlavano chiarissimo le norme che impedivano l'ennesima ricandidatura di Dattola. Confindustria, attenta al rispetto del principio di legalità, ritiene assolutamente prioritario questo adempimento. Bisogna immediatamente rimettere in funzione la Camera di commercio, che è ente pubblico economico finalizzato a creare opportunità di crescita e sviluppo per l'economia reggina e non mero ente di autogestione interna". "Nel merito della vicenda giudiziaria - prosegue il comunicato - Dattola aveva chiesto ai giudici amministrativi di secondo grado, senza ottenerla, la riforma della sentenza del Tar Reggio Calabria che aveva dichiarato l'illegittimità dell'elezione dello stesso Dattola, per il quarto mandato consecutivo, alla guida dell'ente camerale. La quinta sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Francesco Caringella, con l'ordinanza n. 3480/2015, ha ritenuto 'l'insussistenza del fumus boni iuris dell'appello'. In particolare, ha argomentato il collegio, 'la norma limitativa del numero di mandati per la carica di presidente, lungi dal ritenersi retroattiva, non solo ribadisce principi già stabiliti dalle disposizioni in materia di Camere di commercio, non solo detta una regolamentazione valente per il futuro (poiché le elezioni contestate sono successive alla normativa contestata), ma stabilisce una condizione di eleggibilità (o ineleggibilità) che, come tale, si applica fisiologicamente ed immediatamente per le elezioni successive'. Dunque, per il Consiglio di Stato, 'la normativa contestata non regola affatto situazioni già concluse, ma si limita a prendere atto per il futuro di un requisito di eleggibilità (il limite del numero di mandati) da valutarsi al momento delle elezioni quale mero presupposto di fatto'".

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