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    Tar conferma scioglimento Comune Corigliano per ndrangheta

      Corigliano

     

    Tar conferma scioglimento Comune Corigliano per ndrangheta

    22 giu 12 Resta confermato lo scioglimento del Consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza), disposto per la ritenuta esistenza di inflitrazioni da parte della criminalita' organizzata. Lo ha deciso la I sezione del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso proposto dall'ex sindaco Paqualina Straface, dagli ex assessori Giorgio Miceli, Luigi D'Ippolito, Giuseppe Pucci, Giuseppe Curia, Luigi Petrone e Rosamaria Morano, e dall'ex presidente del Consiglio comunale Pasquale Pellegrino. A portare allo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro erano stati gli esiti dell'operazione investigativa denominata 'Santa Tecla' (decine di persone indagate per associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti, estorsione, usura e sfruttamento della prostituzione), nell'ambito della quale furono arrestati due fratelli dell'ex sindaco Straface, anch'essa iscritta nel registro degli indagati (la sua posizione è stata poi archiviata). L'accertamento, da parte della Commissione d'accesso prefettizia, dell'esistenza di elementi di collegamento fra amministratori e criminalità organizzata, portò allo scioglimento del comune e poi al ricorso al Tar. Secondo i giudici dagli accertamenti condotti sono "effettivamente, emersi 'concreti, univoci e rilevanti' elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di diversi amministratori e dipendenti comunali, cos'i come varie forme di condizionamento degli stessi". Non solo; per il Tar "la mancata ostensione di elementi di prova circa compromissioni o collusioni non appare risolversi in un convincente elemento inficiante" il provvedimento che ha portato allo scioglimento del comune, del quale è stata ritenuta "sufficiente la sua motivazione". Soffermandosi poi sull'archiviazione della posizione dell'ex sindaco Straface dall'inchiesta, il Tar sostiene che "se il quadro probatorio non è stato sufficiente a esercitare l'azione penale, quello fattuale continua ad assumere un concreto valore indiziario quale elemento di collegamento tra la ricorrente e gli ambienti malavitosi". L'esito è: ricorso respinto e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni statali costituitesi in giudizio per complessivi 9mila euro.

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