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    Consulta boccia articolo 54 legge regionale su assunzioni

     

     

    Consulta boccia articolo 54 legge regionale su assunzioni

    20 mag 10 La Corte costituzionale, accogliendo un ricorso del Governo, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.54 della legge della Regione Calabria n. 19 del 12 giugno 2009 ''Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario'', collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009. L'articolo disponeva che il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla Regione riguardasse i dipendenti che avessero maturato i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che maturava i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarebbe stato progressivamente stabilizzato. A giudizio del Governo, la disposizione violava l'art. 117 della Costituzione ''perche' dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione che, in quanto diretta al contenimento della spesa, detta principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e stabilisce una disciplina molto rigida e scadenzata, mentre la norma regionale, nel prevedere termini diversi, allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla legislazione statale per la stabilizzazione del personale precario''. Secondo la Corte, l'art. 54, comma 2, della legge calabrese ''non prevede l'assunzione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa, invece, stabilisce l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato''. ''La norma censurata - prosegue la Corte - non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, ne' fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, ne' infine prevede alcuna forma di selezione. Indicazioni queste che sarebbero state necessarie a cagione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di quelle eseguite in virtu' di contratti di lavoro a termine''. ''Tutto cio' - conclude la Consulta - induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell'amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma e a ritenere che e' stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione''

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