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    Annullato dal Tar lo scioglimento del Parco delle Serre

     

     

    Annullato dal Tar lo scioglimento del Parco delle Serre

    11 mag 10 Il Tar ha annullato il decreto con il quale nel febbraio scorso la Giunta regionale dell’epoca, presieduta da Agazio Loiero, ha disposto lo scioglimento del Consiglio direttivo del Parco delle Serre, nominando commissario l’ex sindaco di Serra San Bruno, Raffaele Lo Iacono. Il provvedimento è stato adottato in accoglimento del ricorso che era stato presentato da alcuni componenti del Direttivo rappresentati in giudizio dall’avvocato Giacomo Carbone. Secondo la seconda sezione del Tar, presieduta da Vincenso Fiorentino, che ha emesso la sentenza, “il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Non risulta, infatti, essere stato comunicato agli interessati l’avvio del procedimento di scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente dell’Ente parco. Per consolidata giurisprudenza, l’obbligo di dare comunicazione di avvio del procedimento sussiste sempre nel caso di procedimenti che esplicano effetti negativi nella sfera giuridica dell’interessato, fatte salve le eccezioni previste dalla legge per particolari esigenze di celerità del procedimento nella fattispecie insussistenti”. Secondi i giudici amministrativi, inoltre, “la comunicazione di avvio del procedimento, redatta l’8 marzo 2010 e ricevuta dagli interessati non prima del 10 marzo, consentiva agli interessati di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti entro un termine di fatto fissato in cinque giorni dalla ricezione, essendo in scadenza il 15 marzo 2010. Termine, evidentemente, insufficiente a consentire una qualunque forma di partecipazione effettiva al procedimento. Infatti, seppure, per ipotesi esageratamente ottimistica, nei cinque giorni a disposizione, gli interessati fossero riusciti a prendere visione della documentazione, di fatto consentita al ricorrente che ne aveva fatto richiesta solo a decorrere dal pomeriggio del 12 marzo, a studiare la documentazione ed a presentare memorie scritte nei tre giorni ancora disponibili, non si vede quando la Regione avrebbe potuto esaminare le osservazioni degli interessati, posto che il giorno successivo la scadenza del termine, puntualmente, la pubblica amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato con motivi aggiunti”. “Un tale assetto dei tempi del procedimento - sostengono i giudici del Tar - è palesemente incompatibile con l’istituto della partecipazione procedimentale, la cui ragion d’essere va rinvenuta nella dialettica tra pubblica amministrazione ed interessato, precedente l’emanazione del provvedimento definitivo, nell’ambito della quale l’Amministrazione ha non solo il dovere di consentire al privato di esprimere le sue ragioni, ma anche di valutare attentamente tali osservazioni, soprattutto in occasione di procedimenti ad elevato tasso di discrezionalità come quello di cui si tratta”.

     

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